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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13696/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento intimato a una dirigente per giustificato motivo oggettivo, motivato dall’adozione di un nuovo modello organizzativo che avrebbe reso impossibile il suo inserimento nella struttura aziendale. In primo grado e in appello la domanda della lavoratrice di accertare l’illegittimità del recesso è stata respinta. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) nullità del procedimento e violazione delle regole sul rito, per essere l’appello stato trattato con rito ordinario anziché con rito cd. Fornero, con perdita della fase di opposizione e della corsia preferenziale; 2) violazione di norme sostanziali e processuali per il mancato esame delle istanze istruttorie e della documentazione prodotta, nonché per una motivazione ritenuta insufficiente; 3) omesso esame di fatti decisivi circa la pretesa natura pseudo-dirigenziale del rapporto, sostenendo di essere stata privata di procure, poteri di rappresentanza e mansioni, ed esclusa dagli organigrammi; 4) erronea affermazione della prova della riorganizzazione aziendale, ritenuta basata solo sui documenti della società; 5) violazione dell’art. 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale qualificato come fatto nuovo e tardivo la deduzione circa la mancanza di nesso causale tra riorganizzazione e soppressione della posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità collegata al passaggio dal rito Fornero al rito ordinario, rilevando che la ricorrente non aveva allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa e che non risultava la mancata assegnazione di un termine per integrare atti e documenti. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché diretti, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in cassazione, oltre che privi di decisività alla luce dell’accertata soppressione del posto di lavoro. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo per difetto di specificità nella deduzione dell’error in procedendo e per mancata trascrizione e localizzazione degli atti rilevanti. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento e ha condannato la ricorrente alle spese, con statuizione anche sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme alle norme processuali sul rito, ma la censura è stata ritenuta infondata per assenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 18, comma 1, L. n. 300 del 1970

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa tutela applicabile al rapporto; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ritenendo comunque irrilevanti le censure sulla base dell’accertata soppressione del posto.

  • art. 1, commi 47 e 48, L. n. 92 del 2012

    Richiamato quanto al rito cd. Fornero; la Corte ribadisce che la doglianza è deducibile solo se sia indicato un concreto pregiudizio processuale, salvo il caso di mancata assegnazione del termine integrativo.

  • art. 2095 c.c.

    Invocato nella censura sulla qualificazione del rapporto e sulle mansioni; la Corte lo ritiene non decisivo rispetto all’accertata soppressione del posto.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato per contestare le mansioni e la posizione aziendale; la Corte reputa la questione priva di decisività nel quadro della riorganizzazione accertata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo che la società abbia provato la riorganizzazione e la soppressione del posto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per pretesa omessa pronuncia; la Corte non accoglie la doglianza perché le censure mirano in realtà a una nuova valutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte esclude un errore di diritto e reputa le censure dirette a rivalutare il compendio probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che la selezione delle prove è riservata al giudice di merito.

  • art. 421 c.p.c.

    Invocato sulla gestione istruttoria del processo del lavoro; la Corte non ravvisa il vizio denunciato.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che un fatto storico era stato dedotto solo tardivamente e non nel ricorso introduttivo.

  • art. 426 c.p.c.

    Richiamato per le note integrative presentate nel giudizio di primo grado dopo il mutamento di rito.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per individuare i vizi denunciabili in cassazione; la Corte sottolinea il limite del giudizio di legittimità rispetto alla rivalutazione del merito.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato sul divieto di nuove domande/eccezioni e sulla tardività dei fatti nuovi in appello; la Corte conferma l’inammissibilità della deduzione tardiva.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla nullità da mutamento di rito: la Corte ricorda che, ove accertata la nullità, il giudice d’appello deve decidere nel merito previa assegnazione del termine, non rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna della soccombente alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione della nullità derivante dall’adozione del rito ordinario in luogo del rito speciale ex legge n. 92/2012 richiede, di regola, la dimostrazione di un concreto pregiudizio alle difese; tale pregiudizio non si desume dalla sola perdita di una fase processuale, salvo il caso in cui la mancata assegnazione del termine per integrare atti e documenti impedisca in concreto il pieno esercizio del contraddittorio.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta la soppressione del posto di lavoro per riorganizzazione aziendale, le contestazioni sulla qualifica del lavoratore o sulle mansioni concretamente svolte perdono decisività se non sono idonee a incrinare quel presupposto fattuale del licenziamento.
  • L’error in procedendo va dedotto con specificità: il ricorrente deve indicare gli snodi processuali rilevanti e trascrivere o localizzare gli atti su cui fonda la censura, non essendo sufficiente un’allegazione generica del vizio.
  • Nel controllo di legittimità il sindacato sulla prova della riorganizzazione e della soppressione del posto non può risolversi in una rivalutazione del materiale istruttorio, spettando al giudice di merito la scelta delle fonti del proprio convincimento e la selezione delle prove ritenute più persuasive.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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