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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30075/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui venivano contestate violazioni IVA per l'emissione di fatture asseritamente relative a operazioni inesistenti. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo non applicabile il raddoppio dei termini per mancata produzione della denuncia penale. In appello, invece, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva riformato la decisione, ritenendo provata dall'Ufficio l'esistenza di un procedimento penale per reati fiscali instaurato prima della scadenza del termine di decadenza del potere impositivo. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) e (2) motivazione apparente o incomprensibile della sentenza d'appello quanto alla rilevanza del procedimento penale e alla sussistenza dei reati idonei a giustificare il raddoppio dei termini; (3) omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata produzione in giudizio della denuncia penale; (4) violazione della disciplina sul raddoppio dei termini e della legge di stabilità 2016, per avere la CTR ritenuto applicabile il raddoppio senza produzione della denuncia; (5) omessa pronuncia sui motivi di merito dell'originario ricorso, in particolare sulla prescrizione del credito e sull'assenza di responsabilità di uno dei contribuenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi: ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente al minimo costituzionale, ha escluso l'omessa pronuncia sulla mancata produzione della denuncia penale perché la CTR aveva implicitamente rigettato tale doglianza accertando aliunde l'esistenza del procedimento penale, e ha considerato corretta l'applicazione della disciplina sul raddoppio dei termini poiché il procedimento penale risultava iniziato nel 2011, quando il termine ordinario non era ancora decorso. È stato invece accolto il quinto motivo, poiché la CTR non si era pronunciata, neppure implicitamente, sulle questioni di merito riproposte in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che il vizio ricorre solo in presenza di motivazione mancante o apparente secondo il minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme agli altri parametri della motivazione; la Corte ne fa uso per valutare la sufficienza del percorso argomentativo della CTR.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Norma sulla motivazione della sentenza tributaria, utilizzata per verificare se la CTR avesse reso una motivazione intelligibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale della motivazione della decisione giudiziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È utilizzato per i motivi relativi a nullità della sentenza per omessa pronuncia o vizi processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ne ricorda la formulazione post riforma del 2012: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La sua violazione è ravvisabile quando il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda, eccezione o motivo ritualmente introdotto; può configurarsi anche per omessa pronuncia implicita non ricavabile dalla decisione.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972

    È invocato dai ricorrenti per negare il raddoppio dei termini in assenza di produzione della denuncia; la Corte però ritiene sufficiente l'accertamento dell'esistenza del procedimento penale avviato tempestivamente.

  • art. 1, comma 132, L. 208/2015

    "il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo"

    La Corte lo applica nel senso che il raddoppio resta operante se la denuncia/procedimento penale è stato promosso prima della scadenza del termine ordinario di accertamento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato nel procedimento camerale non partecipato seguito dalla Corte.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non sussiste quando la sentenza d'appello esponga, sia pure sinteticamente, un percorso argomentativo comprensibile e controllabile; dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale grave, non la semplice insufficienza della motivazione.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la totale mancanza, espressa o implicita, di decisione su una domanda, eccezione o motivo ritualmente dedotto; se la soluzione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa non esaminata, la pronuncia deve ritenersi implicitamente resa.
  • In tema di raddoppio dei termini di accertamento tributario, è decisivo che la denuncia penale o il procedimento penale siano stati attivati entro la scadenza del termine ordinario; in tale ipotesi, la mancata produzione in giudizio della copia della denuncia non è dirimente se risulti aliunde provato l'avvio tempestivo del procedimento.
  • Quando il giudice d'appello riforma la decisione di primo grado sul presupposto dell'esistenza tempestiva del procedimento penale, resta comunque necessario esaminare i motivi di merito riproposti in appello; la loro omissione determina nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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