Cassazione Penale, Sentenza n. 05686/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva confermato, in parte, il sequestro preventivo con finalità di confisca; articolano tre censure principali: 1) intempestività delle querele relative alle presunte appropriazioni indebite (sostengono che le querele del 2023 sono tardive rispetto alla conoscenza dei fatti avvenuti fra 2018-2022); 2) carenza di fumus del reato di appropriazione indebita e mancanza del dolo specifico: a loro dire le somme trattenute da Franchi erano dovute per legge o in forza di accordi liberamente sottoscritti dai clienti e le prove fornite (relazione tecnica e documentazione) dimostrerebbero l'assenza di appropriazione indebita; 3) estraneità di Nugnes ai fatti contestati e impugnazione del sequestro delle polizze vita per presunta impignorabilità (richiamando pronunce Menghi e Cinaglia). Complessivamente chiedevano l'annullamento dell'ordinanza di riduzione del sequestro e la restituzione integrale dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto non ammesso il giudizio di merito sul punto e ha confermato la statuizione del Tribunale che aveva correttamente individuato il dies a quo delle querele nel momento in cui le persone offese hanno acquisito piena cognizione del fatto-reato, avendo il Tribunale motivato come le condotte decettive del Franchi avessero ritardato tale conoscenza. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato in parte il motivo non consentito e in parte manifestamente infondato: ha ricordato che il riesame del sequestro deve valutare sommariamente il fumus del reato e non decidere nel merito, e ha ritenuto congrua e dettagliata la motivazione del Tribunale circa l'assenza di un valido titolo giustificativo per le trattenute e circa gli elementi di decettività; inoltre ha escluso che, per configurare l'appropriazione indebita, sia necessaria una formale richiesta di restituzione da parte della parte offesa. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'elemento soggettivo relativo a Nugnes: il Tribunale ha adeguatamente motivato l'esistenza di elementi che non permettono di escludere ictu oculi il suo coinvolgimento (ruolo nella gestione pratiche, bonifici significativi e reinvestimento in polizze). Quanto all'eccezione di impignorabilità delle polizze, la Corte ha chiarito che i limiti civilistici alla pignorabilità non operano quando il bene è prodotto del reato e viene sequestrato finalizzato alla confisca diretta. Nel complesso i ricorsi sono stati respinti e l'ordinanza impugnata confermata nei suoi capi essenziali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b-e, cod. proc. pen.
Limita le censure in cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo alla violazione di legge e ad altri vizi formali; non consente la riedizione della mera valutazione della persuasività della motivazione che attiene al merito
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo; nel riesame il giudice valuta sommariamente il fumus commissi delicti senza decidere definitivamente sul merito
Cumulato nella doglianza, ma la Corte ricorda che l'impugnazione deve riguardare violazioni di legge; valutazioni di fatto o di persuasività motivazionale non sono consentite in cassazione salvo specifiche ipotesi
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma richiamata come reato presupposto (dichiarazione infedele) ai fini della configurazione del profitto del reato da confiscare
art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
Collegato all'art. 4 per individuare misure su profitto del reato fiscale; utilizzato per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei proventi
Richiamato in relazione alle ipotesi delittuose oggetto di sequestro (elemento procedurale collegato alla qualificazione dei reati)
Il Tribunale ha ritenuto che i fatti ben rientrino nella fattispecie dell'appropriazione indebita; la Corte conferma che per l'appropriazione non è richiesta una esplicita richiesta di restituzione, ma il mutamento dell'animus e atti esterni di signoria
Il Tribunale ha considerato, in via alternativa, che alcuni fatti potrebbero integrarsi anche come truffa, e la Corte valuta la congruità di tale valutazione ai fini del fumus
Norma sull'autoriciclaggio; la Corte afferma che le polizze vita rientrano tra le attività finanziarie contemplate e che la condotta deve essere valutata sulla base dell'idoneità ex ante a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa
Richiamato nella doglianza: collegato alla disciplina delle responsabilità connesse alle attività finanziarie derivanti da reato, ma la Corte ritiene gli accertamenti sommari del riesame adeguati per non escludere ictu oculi l'elemento soggettivo
Norma sui limiti civilistici alla pignorabilità invocata dai ricorrenti; la Corte precisa che tali limiti non sono applicabili quando il bene è provento del reato sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta
Richiamata con riferimento a limiti civilistici della pignorabilità; non opera a impedire sequestro diretto di proventi di reato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze su sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; non è il canale per rimettere in discussione la persuasività della motivazione di merito
- Il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa e piena degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; condotte decettive che occultano la percezione del fatto possono spostare il dies a quo
- In sede di riesame del sequestro preventivo il giudice effettua una valutazione sommaria del fumus del reato: verifica la compatibilità degli elementi esposti con la fattispecie incriminatrice senza decidere definitivamente sulla responsabilità
- L'appropriazione indebita si realizza con la mutazione dell'animus (interversione del possesso) e non richiede necessariamente una formale richiesta di restituzione da parte della parte offesa
- Per l'autoriciclaggio occorre valutare l'idoneità ex ante della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; la successiva tracciabilità non invalida automaticamente la rilevanza penale della condotta
- I limiti civilistici alla pignorabilità (es. polizze vita) non impediscono il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta quando il bene costituisce provento del reato
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