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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05428/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 324 c.p.p. contro il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del presunto profitto di reati tributari. La ricorrente deduceva vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti (contestando la mancata verifica della sua buona fede come professionista che curava contabilità e dichiarazioni telematiche), alla mancanza del periculum in mora (sostenendo di non aver compiuto atti di disposizione del patrimonio nonostante fosse a conoscenza delle indagini) e all'erronea quantificazione dell'ammontare del profitto confiscabile (sosteneva che il profitto effettivo sarebbe stato, al massimo, il compenso professionale e non l'importo indicato di € 49.368.182,17).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato: ha ritenuto congrua e non apparente la motivazione del Tribunale sul fumus commissi delicti (anche in relazione all'elemento soggettivo) e sul periculum in mora, confermando la legittimità della misura cautelare reale sotto tali profili. Tuttavia ha censurato la mancata corretta individuazione dell'ammontare del profitto confiscabile nei confronti della singola concorrente alla luce del principio delle Sezioni Unite (Massini): la confisca deve essere limitata a quanto concretamente conseguito da ciascun concorrente e, se non individuabile, può seguire la ripartizione residuale. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'importo del sequestro e ha rinviato al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio sulla quantificazione; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    Norma che disciplina il riesame del sequestro preventivo: la ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto ai sensi di questa disposizione. La Corte ha applicato i limiti procedurali del riesame e del sindacato di legittimità sul provvedimento cautelare reale.

  • art. 12-bis d.lgs. 12 marzo 2000, n. 74

    Norma che prevede la confisca del profitto del reato tributario (confisca per equivalente). La misura cautelare preventiva è stata disposta in funzione di questa confisca obbligatoria e la Corte ha valutato la legittimità del sequestro alla luce delle finalità anticipatorie della norma.

  • art. 110 c.p.

    Riferimento alla partecipazione nel reato (concorso). Utilizzato per inquadrare la posizione della ricorrente come concorrente nell'occultamento/distruzione delle scritture contabili.

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale del decreto tributario penale, richiamata tra le contestazioni nella fase di indagine per le violazioni oggetto di accusa.

  • art. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma che indica i motivi di ricorso in Cassazione (tra cui la violazione di legge e i vizi della motivazione). Il ricorso aveva invocato tali lett. per denunciare errata applicazione della norma sostanziale e vizi motivazionali.

  • art. 325 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali: ammissibile il controllo per violazione di legge e per vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento incomprensibile o privo dei requisiti minimi.

  • Sez. Un., n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)

    Principio secondo cui, in caso di concorso nel reato, la confisca del profitto deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito; solo in mancanza di individuazione della quota si può procedere a ripartizione residuale. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente applicato questo principio nella quantificazione del sequestro.

  • Sez. Un., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Ha precisato l'esigenza anticipatoria del sequestro per la confisca del profitto e l'onere motivazionale sul pericolo di dispersione/modifica del bene nella fase processuale. La Corte ha richiamato questi criteri nel valutare il periculum in mora.

Massime di principio

  • Il sindacato in Cassazione contro provvedimenti cautelari reali è limitato a vizi di legge e a vizi motivazionali gravi; non è consentita la rinnovazione del giudizio di merito.
  • Sulla sussistenza del fumus commissi delicti il giudice del riesame deve compiere una valutazione sommaria su tutti gli elementi dell'ipotesi, ma può rilevare il difetto dell'elemento soggettivo solo se emergente "ictu oculi"; l'assenza di buona fede non va ritenuta per deduzione logica vaga ma su elementi concreti.
  • Il periculum in mora per il sequestro finalizzato alla confisca richiede motivazione specifica sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato; la semplice conoscenza delle indagini da parte dell'indagato e l'assenza di atti di disposizione non escludono automaticamente il pericolo.
  • La quantificazione del profitto confiscabile, in caso di concorso di più soggetti, va operata individualmente per ciascun concorrente; se non è possibile individuare la quota, si può ricorrere a una ripartizione residuale, ma tale scelta deve essere motivata e provata nel contraddittorio.
  • In situazioni analoghe è utile produrre documentazione che dimostri la concreta remunerazione o l'assenza di arricchimento personale (es. contratti di consulenza, ricevute di compensi, ripartizione dei pagamenti) e sollevare specifiche eccezioni sulla quantificazione del profitto prima del sequestro.
  • Se si contesta la buona fede del professionista, è importante dimostrare l'esistenza di comportamenti o rapporti che possano legittimare l'attribuzione della consapevolezza della finalità fraudolenta (es. rapporti stretti con i dominus, partecipazione a operazioni artificiose, responsabilità diretta nella tenuta o distruzione delle scritture).

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