Cassazione Penale, Sentenza n. 05432/2026 del 11/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che aveva rigettato la sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare (22/09/2010 - 24/10/2011) in relazione a plurime accuse (peculato, falso, traffico di stupefacenti) poi dichiarate infondate con sentenza di assoluzione irrevocabile. La Corte d'Appello aveva ritenuto che il Provenzano avesse concorso a dare causa alla detenzione per una condotta gravemente colposa, sulla base soprattutto di una intercettazione ambientale criptica avvenuta in un'auto di servizio in cui si discuteva, secondo il giudice distrettuale, di appropriarsi di beni sequestrati per ottenere un profitto (frasi quali "ti puoi prendere il dieci, ti puoi prendere il quindici" e riferimenti all'acquisto di una casa). Il ricorrente ha dedotto la violazione e la carenza di motivazione (anche ai sensi dell'art. 314 c.p.p.), sostenendo che tale intercettazione era stata indicata soltanto a titolo abbandonico nell'ordinanza cautelare, non aveva fondato la gravità indiziaria né era stata valorizzata nel corso del giudizio, e che le spiegazioni fornite in dibattimento (scommesse sportive e investimenti del suocero) non erano state contraddette.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse minimale, contraddittoria e priva di verifica del nesso di causalità tra la presunta condotta colposa del Provenzano e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare. La Cassazione ha richiamato i principi secondo cui il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con una valutazione "ex ante" autonoma rispetto al merito, ma deve altresì accertare un apprezzabile collegamento causale tra la condotta dell'indagato e la detenzione; non è ammesso basarsi su un elemento isolato, criptico e decontestualizzato non valorizzato nel panorama indiziario che ha giustificato la misura cautelare. Poiché la Corte d'Appello ha disatteso tali principi, è stato annullato il provvedimento e disposta la rinnovazione del giudizio.
Norme richiamate
La norma riguarda il difetto del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione se l'interessato ha concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; la Corte ha richiamato che per escludere l'indennizzo occorre dimostrare un apprezzabile collegamento causale tra la condotta e la custodia cautelare.
Sentenza S.U. n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Richiamata per il principio che la finalità riparatoria dell'indennizzo non può essere dissolta se la condotta dell'indagato non dimostra responsabilità tale da giustificare l'esclusione del diritto all'indennizzo.
Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 (Rv. 259082) e Sez.4 n. 27458 del 05/02/2019 (Rv. 276458)
Richiamate per il principio che il giudice della riparazione deve valutare gli elementi probatori disponibili con valutazione autonoma "ex ante", non finalizzata a rimettere in discussione il giudizio di merito ma a verificare se la condotta abbia creato la falsa apparenza del reato.
Sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016 (Buccini) e n. 41396 del 15/09/2016 (Piccolo)
Specificano che il giudice della riparazione può esaminare gli elementi utilizzabili nella fase delle indagini purché non siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati dall'assoluzione.
Sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010 e n. 37528 del 24/06/2008
Affermano che la condotta ostativa può derivare anche da comportamenti di contiguità rispetto all'attività criminale altrui, quando percepibili come indicativi di partecipazione.
Sez. 4 n. 1705 del 10/03/2000 (Revello) e Sez.4 n. 43457 del 29/09/2015 (Singh)
Ribadiscono che per escludere l'indennizzo è necessario il rapporto sinergico di causa ed effetto tra la condotta e la detenzione; non basta la semplice scorrettezza deontologica.
Sez. 3 n. 45593 del 31/01/2017 (Benhassoun) e Sez.4 n. 10793 del 19/12/2019 (Samiri Driss)
Confermano che la condotta dolosa o gravemente colposa rileva solo se esiste un apprezzabile collegamento causale con la misura cautelare e non può essere dedotta da meri sospetti.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve valutare gli elementi probatori con una valutazione autonoma "ex ante", ma non può ignorare l'esito del giudizio di merito quando quest'ultimo ha neutralizzato o escluso la rilevanza degli elementi indiziari.
- Per escludere il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. non basta dimostrare una condotta deontologicamente scorretta: è necessario provare un rapporto causale apprezzabile tra tale condotta e l'adozione o il mantenimento della custodia cautelare.
- Non si possono fondare decisioni ostative alla riparazione su elementi isolati, criptici o decontestualizzati (es. brevi estratti di intercettazioni) che non siano stati valorizzati nel quadro indiziario su cui ha effettivamente retto la misura cautelare.
- La motivazione del giudice della riparazione deve esplicitare come e perché le condotte contestate abbiano inciso concretamente sulle scelte cautelari (adozione e/o mantenimento), indicando il nesso causale e la rilevanza temporale degli elementi.
- Se elementi investigativi sono stati dichiarati inutilizzabili o sono stati neutralizzati dall'assoluzione, non possono costituire fondamento per escludere l'indennizzo; viceversa il giudice li può comunque valutare solo se mantengono efficacia probatoria 'ex ante'.
- La condotta processuale dell'indagato (es. spiegazioni fornite all'interrogatorio) può concorrere alla valutazione della colpa grave, ma solo se direttamente collegabile e proporzionata rispetto all'adozione della misura cautelare.
- In presenza di indagini complesse con molteplici fonti indiziarie, il giudice della riparazione deve considerare la totalità del contesto investigativo e non puntare su singoli elementi non corroborati.
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