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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05430/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha censurato la sentenza di rinvio per difetto di motivazione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che il giudice non avrebbe indicato gli elementi concreti da cui ha tratto le ragioni dell'aumento (segnatamente dopo l'annullamento parziale che aveva escluso dall'editto accusatorio l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP). Il tema era quindi la motivazione della dosimetria della pena dopo la rimessione per rideterminazione e la valutazione della minore offensività della condotta rispetto a quanto originariamente ritenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio si sia ispirato correttamente ai principi stabiliti nella sentenza di annullamento (che aveva escluso la rilevanza penale dell'omessa dichiarazione IRAP rispetto alle imputazioni per IRPEF e IVA) e abbia adeguatamente richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nel fissare la pena in misura medio-bassa (pena base aumentata di poco, a titolo di continuazione, in modo proporzionale). Pertanto la rideterminazione della pena a favore del ricorrente (anni 1, mesi 2 di reclusione) è stata ritenuta legittima e confermata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • L. 74/2000 (legge penale tributaria), artt. 5 e 10-bis

    Gli artt. 5 (capi A e B) e 10-bis (capo C) erano la base delle imputazioni per omissioni dichiarative; la Corte ha rilevato che la omessa presentazione della dichiarazione IRAP non rientrava materialmente nelle condotte incriminate e quindi non poteva concorrere a incrementare il disvalore attribuito nelle accuse originarie

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri direttivi per la determinazione della pena (tra minimo e massimo edittale) possono essere richiamati anche globalmente; quando la pena applicata è in una fascia medio-bassa o prossima al minimo non è necessaria una motivazione analitica punto per punto degli elementi dell'art. 133, purché emergano elementi giustificativi non illogici

  • art. 132 cod. pen.

    L'aumento per continuazione può essere determinato in misura modesta e separatamente per ciascun reato satellite; per aumenti di esigua entità non è richiesta una motivazione dettagliata e specifica, salvo abuso del potere discrezionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'ordine di versamento a favore della Cassa delle Ammende: qui è stata applicata per la liquidazione di euro 3.000 a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Se la Corte di legittimità annulla parzialmente una sentenza per errata ricomprensione di una condotta nell'editto accusatorio, il giudice di rinvio deve rideterminare la pena tenendo conto della minore offensività, ma gode di ampia discrezionalità nella scelta della misura tra minimo e massimo edittale
  • Quando la pena rideterminata ricade in una fascia medio-bassa o prossima al minimo, non è necessario che il giudice dia una motivazione analitica su tutti i singoli criteri dell'art. 133 cod. pen.; è però sufficiente che emergano elementi giustificativi coerenti e non illogici
  • L'omessa presentazione di una dichiarazione che non costituisce oggetto dell'imputazione non può essere utilizzata per aumentare il disvalore dell'illecito: se tale condotta è stata illegittimamente ricompresa nell'editto, la sua esclusione può giustificare una riduzione della pena
  • Gli incrementi per continuazione, se di entità modesta e proporzionati, non richiedono motivazioni dettagliate per ogni aumento, ma il giudice deve comunque rispettare i principi di proporzionalità e non arbitrarietà
  • Per impugnare con successo la motivazione della dosimetria della pena in Cassazione occorre dimostrare l'illogicità, l'inconsistenza o l'arbitrarietà della motivazione del giudice di merito; mere esigenze di maggiore dettaglio non sono sufficienti quando la scelta è entro il potere discrezionale
  • In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la difesa dovrebbe valutare costi e probabilità di successo prima del ricorso

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