Cassazione Penale, Sentenza n. 05435/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il delitto di omessa dichiarazione fiscale ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (annualità 2014 e 2015). Il ricorso sosteneva: 1) assenza del dolo specifico di evasione, per difficoltà economiche, debiti, assenza di occultamento e trasparenza dei rapporti; 2) motivazione insufficiente nella determinazione della pena e diniego della sospensione condizionale non adeguatamente valutato, con mancata applicazione delle attenuanti generiche; 3) errata quantificazione dell'imposta evasa per aver considerato solo gli elementi attivi e non i passivi/margini di ricavo; 4) sproporzione delle pene accessorie rispetto alla gravità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi principali: il primo motivo è inammissibile perché attiene a valutazioni di fatto e a una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità; la Corte d'appello ha fornito motivazione ritenuta adeguata, desumendo il dolo dall'omessa dichiarazione relativa a tre esercizi e dall'ammontare delle imposte superiore alle soglie di punibilità, conformemente a precedenti di legittimità. Il secondo motivo è ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente negato la sospensione condizionale in presenza di precedenti condanne (in realtà due condanne definitive), ostative alla reiterabilità del beneficio; la congruità della pena è stata valutata in modo non manifestamente illogico. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili perché non devoluti in appello e quindi non proponibili in Cassazione. Per l'inammissibilità è stata inflitta alla ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
delitto di omessa dichiarazione
Il dolo specifico di evasione nell'omessa dichiarazione può essere desunto dall'entità e dalla reiterazione dell'omissione (più annualità) e dall'ammontare delle imposte, se noto al contribuente e superiore alle soglie di punibilità
art. 606, comma 1, lett. 5) cod. proc. pen.
motivi di ricorso per cassazione concernenti errore di fatto
Le censure che implicano una rivalutazione del fatto e della prova sono inammissibili in Cassazione se configurano deduzioni di contenuto meramente fattuale
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
violazione di legge e motivazione della sentenza
Censure attinenti alla carenza o contraddittorietà della motivazione e alla determinazione della pena devono essere specifiche; la generica doglianza non supera il filtro di ammissibilità
art. 164 cod. pen.
sospensione condizionale della pena
La concessione del beneficio presuppone la valutazione della non reiterabilità del reato; precedenti condanne possono costituire causa ostativa
art. 616 cod. proc. pen.
effetti dell'inammissibilità del ricorso
In caso di inammissibilità del ricorso, salvo che l'inammissibilità sia determinata da causa non imputabile al ricorrente, il giudice può condannare alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137
requisitoria del Pubblico Ministero
Norma procedurale richiamata per la redazione della requisitoria in udienza davanti alla Corte
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
giurisprudenza sul vizio di responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità
Principio secondo cui la sanzione pecuniaria non si applica se l'inammissibilità è dovuta a causa non imputabile al ricorrente
Massime di principio
- In materia di omessa dichiarazione fiscale, il dolo specifico può essere dedotto dalla reiterazione dell'omissione e dall'entità dell'imposta dovuta quando il contribuente era consapevole dell'ammontare e questo supera le soglie di punibilità
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione globale delle prove: censure che richiedono una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
- Questioni non sollevate in appello non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione; è quindi cruciale devolvere in appello tutte le questioni di fatto e diritto che si intendono utilizzare in legittimità
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena ex art. 164 cod. pen. occorre dimostrare la non reiterabilità del reato e l'assenza di cause ostative, quali condanne pregresse; in presenza di precedenti gravi la negazione del beneficio è agevolmente motivabile
- La determinazione della pena e delle pene accessorie deve essere specificamente contestata nel gravame: censure generiche o prive di indicazioni concrete sull'errore motivazionale sono inammissibili o infondate
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a meno che l'inammissibilità non derivi da causa non imputabile
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