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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02366/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società sportiva professionistica aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria su una domanda di rimborso di somme versate a titolo di Irap per gli anni 2005 e 2006. La società sosteneva che i versamenti erano stati effettuati in relazione a operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni di calciatori, ritenute erroneamente imponibili come plusvalenze, mentre secondo la tesi contribuente tali operazioni avrebbero avuto natura diversa, consistendo nella risoluzione anticipata del rapporto con il calciatore seguita da un nuovo contratto con altra società. La CTP e poi la CTR avevano accolto la domanda. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'istanza di rimborso per difetto di prova dei presupposti, con denuncia di violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c. e 38 d.P.R. 602/1973; 2) violazione della disciplina speciale sul lavoro sportivo e dell'Irap, sostenendo che il trasferimento del calciatore prima della scadenza del contratto integra cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e, fiscalmente, operazione su bene immateriale suscettibile di generare plusvalenza imponibile; 3) nullità della sentenza per omesso esame di eccezioni contabili relative alla voce di bilancio dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, qualificati come immobilizzazioni immateriali idonee a produrre effetti economici pluriennali.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito per mancanza di ulteriori accertamenti in fatto, ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente contro il silenzio-rifiuto sul rimborso Irap. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle controricorrenti in solido, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omessa pronuncia del giudice d'appello su un motivo di gravame. Il motivo è stato però assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per denunciare nullità della sentenza per motivazione/omesso esame di eccezioni; motivo poi assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere che gravava sulla contribuente la prova dei presupposti del rimborso; il relativo profilo è rimasto assorbito.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Invocato in tema di istanza di rimborso di imposte versate; il motivo è stato assorbito.

  • art. 3 l. 23 marzo 1981, n. 91

    Qualifica la prestazione dell'atleta professionista come oggetto di contratto di lavoro subordinato.

  • art. 4 l. 23 marzo 1981, n. 91

    Richiamato dalla ricorrente per assimilare il contratto dell'atleta al lavoro subordinato e ricostruirne la funzione sinallagmatica tra prestazione sportiva e corrispettivo.

  • art. 5 l. 23 marzo 1981, n. 91

    È la norma decisiva: consente la cessione a titolo oneroso, prima della scadenza, del contratto dell'atleta tra società con il consenso del professionista; la Corte la interpreta come cessione del contratto, non come mera risoluzione seguita da nuovo contratto.

  • art. 16 l. 23 marzo 1981, n. 91

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme della disciplina speciale sul professionismo sportivo.

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina Irap, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 4 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina Irap, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina Irap, in relazione alla base imponibile.

  • art. 11 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali, non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, concorrono alla determinazione della base imponibile Irap.

  • art. 1406 c.c.

    Usato come schema civilistico di riferimento per qualificare il trasferimento del rapporto come cessione del contratto con subentro del cessionario nei diritti e obblighi, previo consenso del ceduto.

Massime di principio

  • Il trasferimento, dietro corrispettivo e prima della scadenza naturale, del rapporto contrattuale relativo alle prestazioni di un atleta professionista è riconducibile alla cessione del contratto prevista dalla disciplina speciale sportiva, non a una mera risoluzione anticipata seguita da un nuovo contratto.
  • Le eventuali modifiche di alcuni elementi del rapporto trasferito non escludono, di per sé, la cessione del contratto né integrano necessariamente una novazione, se permane la continuità economico-giuridica dell'operazione e l'assetto negoziale unitario voluto dalle parti.
  • La presenza del consenso dell'atleta al trasferimento e il pagamento di un corrispettivo alla società di provenienza sono indici coerenti con la cessione del contratto e perdono significato sistematico se la vicenda viene frammentata artificiosamente in atti separati privi di autonoma giustificazione.
  • Ai fini fiscali, il diritto esclusivo di utilizzazione delle prestazioni sportive dell'atleta costituisce un bene immateriale strumentale suscettibile di autonoma valutazione economica; la sua cessione può generare plusvalenze rilevanti nella base imponibile Irap.
  • Quando la soluzione della controversia dipende dalla qualificazione giuridica di un'operazione negoziale, il giudice deve privilegiare la ricostruzione coerente con la struttura e la funzione dell'operazione stessa, evitando scomposizioni meramente strumentali all'elusione del tributo.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaAziendaInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioCommercialeObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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