Cassazione Civile, Ordinanza n. 07548/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
La controversia
La controversia riguarda l'uso, da parte di una società concorrente, di due segni distintivi contenenti il patronimico comune "Fittuccia": un primo segno usato per alcuni mesi del 2011, graficamente impostato come ovale con la denominazione "Fittuccia" e la dicitura "Antica Pasticceria"; un secondo segno, registrato come marchio nel 2011, recante la scritta "Antica Pasticceria dell'Artista" attraversata da un nastro e la firma "Corrado Fittuccia". La società titolare del marchio anteriore aveva agito per contraffazione e concorrenza sleale confusoria. In appello era stata confermata la liceità del secondo segno, in ragione del preuso e della tolleranza dell'attrice, mentre era stata ritenuta illecita l'utilizzazione del primo segno, con riduzione del danno liquidato secondo il criterio della royalty ragionevole. Nel ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2571 c.c. e 14 c.p.i., sostenendo che il preuso doveva essere valutato al momento del deposito della domanda di registrazione del proprio marchio e non al momento della registrazione; 2) violazione dell'art. 28 c.p.i., assumendo errato il dies a quo del quinquennio di tolleranza; 3) omesso esame di fatto decisivo sulla mala fede della convenuta ai fini della convalidazione; 4) violazione degli artt. 125 c.p.i. e 2598 c.c. per l'omessa condanna al risarcimento dei danni per l'uso del primo marchio di fatto; 5) violazione degli artt. 1225, 1223, 1226, 1227 c.p.i. e 2598 c.c. per l'erronea quantificazione del danno sulla base di un fatturato medio ritenuto non corretto e senza considerare la gravità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per novità della questione e difetto di specificità, osservando che il ricorrente non aveva indicato dove avesse dedotto in appello la data di deposito della domanda di registrazione del proprio marchio; ha comunque richiamato il principio per cui il preuso di marchio non registrato va valutato con riferimento al deposito della domanda di registrazione del marchio successivo. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché fondati su una lettura non corretta della ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva applicato l'istituto della convalidazione, ma aveva valorizzato la tolleranza come indice del preuso e della consapevolezza/accettazione del segno da parte del titolare anteriore. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché muoveva dal presupposto errato che la Corte territoriale non avesse già condannato la convenuta al risarcimento per l'uso del primo segno, mentre la condanna vi era stata, sia pure per euro 5.000,00. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché tendeva a censurare la valutazione delle prove e, comunque, contestava l'entità del danno liquidato secondo il criterio della royalty ragionevole, criterio che rappresenta il limite inferiore del risarcimento e rispetto al quale il contraffattore non può dolersi dell'eccessività. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il preuso del marchio non registrato con notorietà locale consente al preutente di proseguirne l'uso e va valutato con riferimento al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio successivo, non a quello della concessione.
art. 14 d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale)
Richiamato insieme all'art. 2571 c.c. per valutare opponibilità e preuso del segno anteriore.
art. 28 d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale)
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su una lettura non corretta della decisione di merito in tema di tolleranza e non di convalidazione.
art. 125 d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale)
Il danno da contraffazione può essere liquidato in via equitativa mediante il criterio della royalty ragionevole, cioè tramite una somma globale pari ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto corrispondere per una licenza.
La condotta consistente nell'uso di un segno confondibile con quello altrui integra concorrenza sleale confusoria e può fondare tutela risarcitoria.
Richiamato nel motivo sul quantum del danno, senza specifica applicazione autonoma nel provvedimento.
Richiamato come parametro generale del danno risarcibile.
Richiamato come base della liquidazione equitativa del danno.
Richiamato nel motivo, senza una specifica statuizione autonoma.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Massime di principio
- La questione giuridica non esaminata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve allegare e indicare specificamente dove l'abbia già dedotta nei gradi di merito, altrimenti la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- Nel conflitto tra marchio registrato e preuso di marchio di fatto, il preuso rilevante va accertato con riferimento al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio successivo, non alla data di rilascio della registrazione.
- La tolleranza del titolare del marchio anteriore verso l'uso del segno altrui può costituire elemento di riscontro del preuso e della consapevolezza/accettazione dell'uso, senza che ciò implichi necessariamente applicazione dell'istituto della convalidazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato e con adeguata specificità.
- Nella contraffazione di marchio, la liquidazione del danno secondo il criterio della royalty ragionevole costituisce una modalità semplificata di determinazione del lucro cessante e rappresenta il limite inferiore del risarcimento; il contraffattore non può lamentare l'eccessività dell'importo così determinato.
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