Cassazione Civile, Ordinanza n. 38040/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 emesso nei confronti di un contribuente titolare di impresa individuale di autotrasporto. L'Ufficio rettificava il reddito d'impresa per due rilievi: da un lato, una indebita deduzione di un costo non documentato; dall'altro, l'indebito computo di componenti negative e della relativa IVA sulla base di fatture emesse da una società di autotrasporti per operazioni che, secondo l'Amministrazione, erano inesistenti. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello annullando l'intero avviso. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) motivazione apparente della sentenza regionale ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 360, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 per avere ammesso costi mai sostenuti; 3) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 per avere consentito una detrazione IVA riferita a fatture per operazioni inesistenti; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo la CTR annullato anche la parte dell'atto impositivo relativa a un rilievo non impugnato dal contribuente. La Corte, ricostruendo la vicenda, rileva che il contribuente aveva effettivamente eseguito la prestazione di trasporto in favore del committente reale, fatturandola e incassandone il corrispettivo, ma contemporaneamente aveva utilizzato fatture emesse dalla società inizialmente incaricata, che non aveva reso alcuna prestazione, così deducendo costi e detraendo IVA su operazioni mai avvenute.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei motivi secondo, terzo e quarto, ritenendo fondati la censura sulla indebita deduzione di costi inesistenti, quella sulla indebita detrazione dell'IVA e quella sulla ultrapetizione della CTR per aver annullato anche il rilievo non devoluto in appello. Il primo motivo, relativo alla motivazione apparente, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La censura di motivazione apparente era stata formulata per denunciare il difetto di ragioni nella decisione della CTR, ma è stata poi assorbita dall'accoglimento degli altri motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio processuale denunciato per motivazione apparente e per violazione di norme sul procedimento.
Il costo è deducibile solo se effettivamente sostenuto; non sono deducibili componenti negative fondate su fatture relative a operazioni inesistenti.
La detrazione IVA non spetta quando l'imposta indicata in fattura non è stata realmente corrisposta in relazione a operazioni inesistenti.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda o dell'impugnazione; la CTR ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato annullando anche un rilievo non devoluto.
Massime di principio
- Le fatture relative a prestazioni mai rese non possono giustificare la deduzione di costi né la detrazione dell'IVA, perché documentano operazioni inesistenti e non incidono legittimamente sulla base imponibile.
- Chi utilizza consapevolmente una documentazione fiscale fittizia per rappresentare una realtà aziendale diversa da quella effettiva non può ottenere vantaggi fiscali dalla stessa operazione economica, soprattutto se la prestazione è stata già fatturata e incassata verso il reale committente.
- Il costo è fiscalmente deducibile solo quando sia riferibile a un onere effettivamente sostenuto dal contribuente; in mancanza, la relativa posta negativa deve essere recuperata a tassazione.
- La detrazione IVA presuppone un acquisto o servizio effettivo e un'imposta realmente assolta a monte; se il documento riguarda operazioni inesistenti, il diritto alla detrazione è escluso.
- Il giudice d'appello non può annullare un atto impositivo per profili che non siano stati oggetto di impugnazione specifica, pena ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c.
Come è indicizzato
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