Cassazione Civile, Ordinanza n. 14019/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio del Catasto della Provincia Autonoma di Trento, a seguito di dichiarazione di variazione presentata per un immobile destinato esclusivamente al culto e non locato, aveva rettificato la rendita proposta pari a zero attribuendo invece una rendita positiva (euro 5.621,73) a un edificio classificato in categoria E/7. La congregazione ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi: (i) difetto di motivazione ex art. 7 della L. 212/2000, perché l’ufficio non avrebbe spiegato le ragioni giuridiche della scelta di attribuire una rendita a un bene di culto; (ii) violazione delle norme catastali e tributarie, perché gli edifici di culto non locati non sarebbero soggetti né a iscrizione con rendita né ad attribuzione di rendita, e il d.m. 28/1998 non potrebbe derogare alle fonti primarie; (iii) violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere la CTR richiamato un asserito difetto di interesse ad agire, ritenuto dalla ricorrente un passaggio solo apparente e comunque erroneo. Il ricorso in cassazione conteneva tre motivi, tutti costruiti contro la conferma della legittimità dell’attribuzione di rendita catastale all’immobile di culto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nella procedura DOCFA e nel classamento/riclassamento catastale, la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere i dati e le ragioni dell’attribuzione; nel caso concreto, i dati dichiarati non erano stati disattesi ma solo rivalutati e non vi erano nuovi elementi esterni da esplicitare. Ha rigettato il secondo motivo, ribadendo l’orientamento per cui gli edifici destinati al culto pubblico, pur esentati dall’imposizione e normalmente esclusi dalla dichiarazione in catasto, ove siano comunque dichiarati o variati devono essere censiti secondo le regole generali e soggiacciono all’attribuzione di una rendita catastale non pari a zero, anche se con finalità solo statistico-inventariali; la rendita catastale non coincide con il presupposto d’imposta e non incide sull’esenzione fiscale legata alla destinazione religiosa dell’immobile. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per carenza di interesse, perché la parte censurava un passaggio qualificato come mero obiter dictum e privo di decisività. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione, ma è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Per gli atti catastali la motivazione è sufficiente se consente di comprendere i presupposti e le ragioni della rettifica; non è necessario riprodurre o allegare ulteriormente gli atti tecnici conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente, salvo che siano disattesi i dati di fatto dichiarati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocato per censurare la motivazione e la corretta interpretazione delle norme catastali.
art. 6, comma 3, lett. c), R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Esclude dalla dichiarazione in catasto i fabbricati destinati all’esercizio dei culti.
art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Per gli immobili di particolare destinazione, tra cui i fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, non si procede a classificazione ordinaria, ma la rendita viene comunque accertata con stima diretta se l’immobile è censito.
art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Per le unità immobiliari non classificabili, la rendita catastale si accerta ugualmente con stima diretta per ogni singola unità.
art. 3, comma 2, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
Elenca gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita; gli edifici di culto non rientrano in tale elenco.
art. 1, commi 2 e 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Disciplina il coordinamento procedurale in caso di dichiarazione DOCFA e attribuzione della rendita definitiva, anche per immobili esentati.
art. 36 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La non produttività di reddito degli immobili destinati esclusivamente al culto, se non locati, riguarda il reddito imponibile e non impedisce l’attribuzione della rendita catastale.
art. 37 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla CTR per escludere il presupposto dell’imposizione diretta quando l’immobile non è locato.
art. 53 Cost.
L’attribuzione della rendita catastale all’immobile di culto non viola il principio di capacità contributiva, perché la rendita non è tributo né presupposto d’imposta.
artt. 8 e 19 Cost.
La disciplina applicata non è ritenuta lesiva della libertà religiosa e del culto.
Il motivo è inammissibile se diretto contro un argomento non decisivo della sentenza impugnata, privo di concreta incidenza sull’esito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In caso di procedura DOCFA o di accertamento/richiamo catastale, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando indica i dati amministrativo-censuari e consente al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica; la motivazione deve essere più analitica solo se l’amministrazione disattende gli elementi di fatto dichiarati e introduce una diversa ricostruzione fattuale.
- La rendita catastale ha natura tecnico-estimativa e inventariale, distinta dal reddito imponibile e dal presupposto d’imposta: l’attribuzione di una rendita positiva non elimina né attenua l’eventuale esenzione fiscale connessa alla destinazione dell’immobile.
- Gli edifici destinati al culto pubblico, se oggetto di dichiarazione o variazione catastale, devono essere censiti secondo le regole ordinarie del sistema catastale; non essendo compresi tra gli immobili iscrivibili senza rendita, la proposta di rendita non può essere pari a zero.
- Le norme regolamentari e le istruzioni tecniche in materia catastale operano su piani distinti: le prime disciplinano l’an e il coordinamento della valorizzazione catastale, le seconde il quomodo della stima; le istruzioni amministrative non possono sovvertire il quadro normativo primario e regolamentare.
- È inammissibile la censura che investe un passaggio della motivazione privo di portata decisoria, poiché manca l’interesse concreto e attuale a impugnarlo.
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