Cassazione Civile, Ordinanza n. 17004/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un architetto aveva presentato cinque istanze di condono edilizio dopo l’annullamento, da parte del Consiglio di Stato, della concessione edilizia sulla base della quale erano stati eseguiti e completati alcuni edifici sotto la sua direzione. A titolo precauzionale aveva versato una somma complessiva rilevante come oblazione ai sensi della normativa sul condono edilizio. Successivamente agiva per la restituzione di tale importo ex art. 2033 c.c., sostenendo che il pagamento fosse indebito perché gli immobili sarebbero divenuti abusivi solo per effetto della pronuncia amministrativa, che nessun procedimento penale era mai stato avviato nei suoi confronti e che, per il direttore dei lavori, l’oblazione sarebbe dovuta solo in presenza di una contestazione penale a suo carico. In appello l’amministrazione resistente contestava sia la sussistenza del diritto alla ripetizione sia la tesi secondo cui il pagamento fosse privo di titolo. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione delle norme sul condono edilizio e sull’oblazione, lamentando che la corte territoriale avesse valorizzato una lettura dell’istituto svincolata dal previo esercizio dell’azione penale e dalla posizione del direttore dei lavori; con un secondo motivo sollevava questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni, nella parte in cui non subordinerebbero il pagamento dell’oblazione da parte del direttore dei lavori all’iscrizione nel registro degli indagati o comunque alla pendenza di un procedimento penale a suo carico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso di Roma Capitale per tardività, ma ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto il ricorso inammissibile sia per difetto dei requisiti di specificità e completa esposizione dei fatti ex art. 366 c.p.c., sia perché non era stata censurata una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia la non ripetibilità della somma versata in quanto l’oblazione comporta rinuncia irretrattabile alla contestazione e alla tutela giurisdizionale. In ogni caso ha reputato il ricorso manifestamente infondato nel merito: il pagamento dell’oblazione nel condono edilizio ha titolo nella disciplina speciale, produce effetti di diritto pubblico e determina l’irrevocabilità della rinuncia alla pretesa restitutoria; non è necessario che vi sia già stata iscrizione nel registro degli indagati o esercizio dell’azione penale, essendo sufficiente l’oggettiva esistenza dell’abuso edilizio. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda di restituzione e ha condannato il ricorrente alle spese in favore della sola amministrazione resistente che aveva validamente resistito.
Norme richiamate
la ripetizione dell’indebito è esclusa quando il pagamento abbia un valido titolo nella disciplina speciale dell’oblazione per condono edilizio.
disciplina l’oblazione nel condono edilizio; il versamento produce effetti di diritto pubblico e comporta rinuncia irretrattabile alla contestazione dell’illecito e alla tutela giurisdizionale, con conseguente non ripetibilità della somma.
norma sul secondo condono edilizio richiamata come base della procedura seguita dal ricorrente; il pagamento dell’oblazione è ritenuto volontario e non ripetibile se effettuato per fruire dei benefici del condono.
art. 35 comma 17 legge n. 47/1985
richiamato dall’Agenzia come eccezione di prescrizione triennale della pretesa restitutoria.
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali e l’indicazione specifica degli atti richiamati, a pena di inammissibilità.
art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro formale del primo motivo, dedotto per violazione di legge.
non è richiesto, ai fini dell’oblazione edilizia, che vi sia già iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati.
richiamato per spiegare che la procedura di oblazione può incidere anche sulla fase pre-penale e sulla possibile archiviazione.
richiamato come ipotesi opposta, in cui il rilascio del permesso in sanatoria può far venir meno l’utilità del condono e il titolo del versamento.
art. 27 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non leso alla luce della natura volontaria e non ripetibile dell’oblazione.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente nella questione di costituzionalità; la Corte esclude che l’istituto vulneri il diritto di difesa, poiché l’adesione è volontaria e comporta rinuncia alla tutela giurisdizionale.
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente; la Corte ritiene non irragionevole il meccanismo condonistico che consente di evitare le conseguenze penali mediante pagamento dell’oblazione.
art. 9 Cost.
richiamato dal ricorrente nella questione di costituzionalità, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
Massime di principio
- Nel condono edilizio, il pagamento dell’oblazione integra un atto volontario che presuppone l’adesione alla procedura sanante e comporta rinuncia irretrattabile a contestare l’illecito e a chiedere la restituzione di quanto versato.
- La ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. è esclusa quando la somma pagata trovi titolo nella disciplina speciale del condono e abbia realizzato gli effetti pubblicistici perseguiti dal solvens.
- Ai fini dell’effetto estintivo dell’illecito edilizio non è necessario che vi sia già stata iscrizione nel registro degli indagati o esercizio dell’azione penale: è sufficiente la sussistenza dell’abuso e la scelta del soggetto di attivare la procedura di oblazione.
- Nel ricorso per cassazione è richiesta una esposizione completa dei fatti sostanziali e processuali e la precisa indicazione degli atti richiamati; la mancata osservanza di tali requisiti comporta inammissibilità.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, tutte idonee a reggerla, la censura di una sola di esse non è sufficiente a ottenere la cassazione.
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