Cassazione Civile, Ordinanza n. 22042/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da tre rapporti di conto corrente e da un mutuo fondiario intrattenuti da un correntista con un istituto di credito. In primo grado il correntista aveva chiesto la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca e il risarcimento dei danni; la banca aveva proposto domanda riconvenzionale per il saldo dei rapporti. Il tribunale aveva escluso parte degli addebiti bancari, dichiarato nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma aveva comunque riconosciuto un credito residuo della banca, condannando anche la fideiussore. In appello i soccombenti avevano chiesto la riforma integrale della decisione, insistendo in particolare sulla detrazione di numerose operazioni di giroconto/bonifico che assumevano non autorizzate, sulla nullità delle risultanze contabili, sull’assenza di prova del credito da mutuo e sul mancato risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La corte d’appello aveva in parte accolto l’impugnazione, rideterminando il saldo e ritenendo i giroconti come utilizzo del finanziamento. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti dieci motivi: giudicato interno ex art. 2909 c.c. sulla depurazione dei conti dai giroconti non autorizzati; violazione delle regole su mandato/prova e motivazione apparente per non avere escluso i giroconti privi di autorizzazione e di prova della destinazione; omessa pronuncia e omesso esame su tale punto; usura e applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c.; carenza di prova dell’erogazione del mutuo; mancato riconoscimento del danno patrimoniale e morale; e spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione del giudicato interno non riguardava un capo autonomo della decisione di primo grado, ma una mera argomentazione/valutazione interna al capo unico sul ricalcolo dei rapporti. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, rilevando che la corte d’appello aveva richiamato le conclusioni del consulente tecnico senza affrontare realmente la decisiva questione se i giroconti fossero stati autorizzati e/o effettivamente eseguiti e senza spiegare perché essi dovessero essere considerati utilizzo del mutuo, così integrando motivazione solo apparente e omessa pronuncia sulle specifiche censure. Il quinto motivo è stato assorbito. Il sesto è stato ritenuto inammissibile per genericità, il settimo inammissibile perché tendeva a contestare un accertamento non specificamente impugnato in appello e, comunque, non integrava la dedotta violazione delle norme sull’onere della prova; l’ottavo è stato dichiarato inammissibile per genericità e inconferenza quanto al danno. I motivi sulle spese sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione, non su mere argomentazioni o su valutazioni di presupposti di fatto che confluiscono in un capo unico.
La violazione dell’onere della prova è deducibile solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata rispetto alla struttura della fattispecie sostanziale.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti.
Il giudice deve pronunciarsi sulle specifiche censure di parte; la mancata risposta su un punto decisivo integra vizio di omessa pronuncia.
art. 111 Cost.
La motivazione deve essere effettiva e percepibile; una motivazione solo graficamente esistente ma inidonea a far comprendere il percorso decisorio è nulla.
La sentenza è nulla quando la motivazione è mancante o meramente apparente.
Il vizio di motivazione rilevante comporta nullità della sentenza quando impedisce di comprendere la ratio decidendi.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo generico rispetto alla concreta ricostruzione contabile compiuta in appello.
Richiamato come base della richiesta risarcitoria, ma la domanda è stata respinta/inammissibile per difetto di specificità e prova del danno.
Richiamato nel contesto della domanda risarcitoria sui mancati disponibilità di somme, senza che la Corte ne affronti un autonomo principio applicativo.
Richiamato per la domanda di danno da condotta bancaria; la doglianza è stata però ritenuta inammissibile per genericità e mancata prova.
Richiamato per il danno non patrimoniale, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura per difetto di allegazione/prova.
Invocato dai ricorrenti in tema di mala fede/colpa grave e spese, ma le relative censure sono rimaste assorbite.
Invocato sulle spese di lite, ma la censura è rimasta assorbita dall’accoglimento parziale con rinvio.
Invocato sulla compensazione delle spese, ma la questione è stata assorbita.
Citato nei motivi sulle spese, senza esame nel merito per assorbimento.
Citato nei motivi sulle spese, senza esame nel merito per assorbimento.
Richiamato per il calcolo del tasso soglia nell’elaborazione contabile eseguita dal consulente tecnico.
Richiamato nella liquidazione del credito residuo e nel contenimento degli interessi entro il tasso vigente.
art. 96 L.F.
Richiamato dalla corte d’appello per giustificare l’interesse del fallito alla prosecuzione del giudizio e la possibile ammissione al passivo con riserva.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo su statuizioni che costituiscono capi autonomi della decisione; non può dedursi con riferimento a singole argomentazioni o a presupposti di fatto inseriti nella motivazione di un capo unitario.
- Quando il giudice d’appello richiama le conclusioni del consulente tecnico ma non affronta le specifiche contestazioni delle parti su un fatto decisivo, la motivazione può essere meramente apparente e la sentenza è nulla.
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la censura riguardi una questione specificamente devoluta e decisiva; il giudice deve rispondere al nucleo essenziale della doglianza, non potendo limitarsi a formule generiche.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell’onere probatorio; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o eserciti poteri istruttori in modo eccedente i limiti di legge.
- Le domande risarcitorie devono essere specificamente allegate e provate quanto a fatto generatore e danno; la mera allegazione di una sottrazione patrimoniale o di conseguenze pregiudizievoli non consente la liquidazione equitativa.
- In presenza di contestazione sull’utilizzo di somme mutuate o sui movimenti di conto corrente, il giudice deve verificare in modo puntuale la prova dell’autorizzazione e dell’effettività delle operazioni, non potendo qualificare il movimento in termini di utilizzo del finanziamento senza un percorso argomentativo esplicito.
- La censura relativa all’usura deve confrontarsi con il concreto accertamento contabile compiuto dal giudice di merito e non può essere proposta in forma meramente assertiva o generica.
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