Cassazione Civile, Ordinanza n. 06458/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società di gestione del risparmio un avviso di liquidazione per l'imposta di registro dovuta sui canoni di locazione di un fabbricato strumentale per l'anno 2015. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame dell'Agenzia, ritenendo che la società fosse priva di legittimazione passiva, spettando invece la soggettività passiva al fondo comune di investimento e, per esso, al liquidatore giudiziale nominato a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale. L'Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Nelle more, la società depositava istanza di cessazione della materia del contendere, allegando di avere presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022 e di averne notificato l'istanza alla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'istanza della società e ha verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della L. n. 130/2022 per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione. Ritenuto che la controversia rientrasse nell'ambito applicativo della norma e che ricorressero i requisiti richiesti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, L. n. 130/2022
controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro
La Corte ha ritenuto che, ricorrendo i presupposti soggettivi, oggettivi e di valore previsti dalla norma e intervenuta la relativa domanda, la controversia dovesse essere definita con decreto ex art. 391 c.p.c., con conseguente estinzione del giudizio.
decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile
È indicato come il provvedimento processuale da adottare per la definizione della controversia agevolata e per la conseguente chiusura del giudizio di cassazione.
pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte richiama la norma per delimitare l'ambito delle controversie tributarie pendenti in cassazione potenzialmente definibili agevolmente.
art. 16, comma 3, L. n. 289/2002
il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
La norma è richiamata quale criterio di determinazione del valore della controversia ai fini dell'accesso alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti in Cassazione, la definizione agevolata prevista da norme speciali sopravvenute comporta l'estinzione del processo quando risultino integrati tutti i presupposti soggettivi, oggettivi e di valore richiesti dalla legge e sia stata proposta la relativa domanda.
- Quando la controversia rientra nel perimetro applicativo della disciplina di definizione agevolata, la Corte non esamina il merito del ricorso, ma prende atto della causa estintiva sopravvenuta.
- La disciplina speciale sulla definizione delle liti tributarie prevale sulla decisione del ricorso per cassazione e determina la chiusura del giudizio con regolazione delle spese secondo le previsioni applicabili.
- Ai fini dell'accesso a una procedura di definizione agevolata, il valore della controversia e la soccombenza dell'Agenzia nei precedenti gradi di giudizio costituiscono requisiti decisivi e devono risultare integrati cumulativamente.
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