Cassazione Civile, Ordinanza n. 37088/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di un'ispezione, l'amministrazione aveva ritenuto sussistente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non denunciato relativo a un lavoratore impiegato presso una struttura alberghiera e aveva emesso due ordinanze-ingiunzione per complessivi euro 9.324,00, contestando la violazione degli obblighi di comunicazione e della cosiddetta maxisanzione per lavoro irregolare. La società e la persona fisica destinataria della sanzione avevano proposto opposizione, sostenendo che il rapporto fosse di lavoro autonomo, regolarmente fatturato, e che la documentazione prodotta e le prove testimoniali dimostrassero modalità di svolgimento incompatibili con la qualificazione accolta dall'amministrazione. I giudici di merito avevano rigettato l'opposizione, valorizzando la continuità della prestazione, la regolarità mensile delle fatture, l'entità dei compensi e le risultanze del verbale ispettivo. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., censurando la qualificazione del rapporto fondata sui pagamenti e lamentando la mancata ammissione della prova testimoniale. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 2700 c.c., sostenendo che il verbale ispettivo non facesse piena prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni raccolte e che la documentazione prodotta costituisse prova contraria. Con il terzo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, sostenendo che la nozione di lavoratori impiegati ai fini della maxisanzione dovesse essere limitata ai lavoratori subordinati e che, comunque, il rapporto autonomo fosse noto alla pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava una reale violazione di legge, ma contestava l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito e deduceva genericamente la mancata ammissione di mezzi istruttori, senza trascrivere le circostanze oggetto di prova né dimostrarne la decisività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava integralmente con la ratio decidendi: il verbale ispettivo era stato valorizzato anche in relazione a circostanze non contestate. Anche tale censura, inoltre, tendeva a rimettere in discussione l'ammissione e la valutazione della prova senza indicare il contenuto della documentazione asseritamente trascurata. Il terzo motivo è stato respinto nel merito: la disciplina applicabile ratione temporis, riferendosi all'impiego di lavoratori, comprendeva anche i lavoratori non subordinati. La Corte ha richiamato, quale elemento interpretativo, la successiva modifica legislativa che aveva invece precisato il riferimento ai lavoratori subordinati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Riparto dell'onere della prova
La censura relativa all'onere della prova non può trasformarsi in una contestazione dell'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
Efficacia probatoria dell'atto pubblico
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la complessiva motivazione, che aveva valorizzato il verbale ispettivo anche per circostanze non contestate.
Efficacia della scrittura privata
Il richiamo alla norma non consentiva di contestare in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, convertito dalla l. n. 73 del 2002
Nella disciplina ratione temporis applicabile, il riferimento ai lavoratori comprendeva anche quelli non subordinati, ai fini della cosiddetta maxisanzione.
Obblighi di comunicazione relativi ai rapporti di lavoro
La violazione è stata posta a fondamento delle ordinanze-ingiunzione relative al rapporto non denunciato.
Obblighi di comunicazione
La disposizione è stata indicata tra quelle violate in relazione al rapporto non comunicato.
art. 39, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla l. n. 133 del 2008
Obblighi documentali e comunicativi
La disposizione è stata richiamata tra le norme poste a base della sanzione amministrativa.
art. 4 della l. n. 183 del 2010
Impiego di lavoratori subordinati
La modifica successiva è stata utilizzata come elemento testuale per evidenziare che la precedente formulazione, riferita genericamente ai lavoratori, non era limitata ai subordinati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Non è utilizzabile per censurare direttamente l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
Controricorso nel giudizio di cassazione
La notifica del controricorso effettuata dall'Avvocatura Generale dello Stato è stata ritenuta tempestiva e comunque idonea a sanare la nullità della notifica del ricorso presso l'Avvocatura distrettuale.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ulteriore contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduce violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparenza di una censura normativa, mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La censura relativa alla mancata ammissione di mezzi istruttori richiede l'indicazione specifica dei mezzi richiesti, la trascrizione delle circostanze oggetto di prova, la dimostrazione del nesso eziologico tra il mancato espletamento della prova e l'errore denunciato e la prova della decisività dell'istruttoria.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti integralmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando contesti l'efficacia probatoria di un verbale ispettivo senza considerare che il giudice lo abbia valorizzato anche per circostanze non contestate.
- Nella disciplina anteriore alla modifica legislativa che ha specificato il riferimento ai lavoratori subordinati, la nozione di lavoratori impiegati ai fini della cosiddetta maxisanzione comprendeva anche i lavoratori non subordinati.
- La qualificazione di un rapporto come collaborazione coordinata e continuativa può essere desunta dal giudice di merito attraverso la valutazione complessiva degli elementi fattuali, tra cui la continuità della prestazione, la sua esecuzione presso la medesima struttura, la regolarità dei compensi e il coordinamento, senza che la regolare fatturazione sia di per sé decisiva per qualificare il rapporto come autonomo.
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