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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38170/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere differenze retributive relative al periodo dal 3 aprile 2013 al 31 marzo 2014, sostenendo di avere svolto un orario a tempo pieno, e non parziale come pattuito, nonché lavoro straordinario. Il Tribunale aveva riconosciuto soltanto la somma di € 718,84 per differenze retributive del mese di aprile 2014, con incidenza sui ratei delle mensilità aggiuntive e sul TFR, rigettando invece le ulteriori pretese. La Corte d’appello aveva confermato tale decisione, ritenendo che il lavoratore non avesse adeguatamente impugnato la qualificazione dell’orario del personale viaggiante operata dal primo giudice e che le allegazioni e i capitoli di prova fossero generici; aveva inoltre ritenuto inconferente la consulenza tecnica sui dati dei cronotachigrafi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con tre motivi congiuntamente esaminati, violazione degli artt. 112, 115, 116, 421 e 2697 c.p.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., nonché vizio di motivazione. Ha contestato l’erronea affermazione di mancata impugnazione, sostenendo di avere specificamente censurato l’inidoneità della prova e dedotto lo svolgimento di un’attività lavorativa discontinua complessiva di circa 105 ore settimanali, con una media giornaliera di quindici ore al netto delle pause. Ha inoltre denunciato la valutazione acritica della genericità del ricorso introduttivo e il mancato espletamento della consulenza tecnica sui cronotachigrafi, ritenuta idonea ad accertare tempi di viaggio, sosta, velocità e distanza percorsa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse disatteso i principi applicabili alla determinazione dell’orario di lavoro degli autotrasportatori e alla valutazione dei dati cronotachigrafici. Ai fini dell’orario di lavoro rilevano non soltanto i tempi di prestazione effettiva, ma anche quelli di disponibilità e di presenza nei luoghi di lavoro, salvo che il datore dimostri la libertà del lavoratore di autodeterminarsi e l’assenza di assoggettamento al potere gerarchico. Nel lavoro discontinuo, il lavoro straordinario può essere provato anche mediante elementi presuntivi e indiziari relativi alle modalità e ai tempi del servizio, tenendo conto delle pause non lavorative. Le risultanze dei cronotachigrafi possono concorrere alla prova dello straordinario anche se contestate, purché valutate insieme ad altri elementi. Il disconoscimento delle riproduzioni informatiche deve essere tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito. La consulenza tecnica d’ufficio può avere anche funzione percipiente, quando l’accertamento dei fatti dedotti richieda specifiche cognizioni tecniche. La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non impugnata la statuizione del Tribunale sulla qualificazione dell’orario, mentre tale statuizione risultava specificamente censurata nell’atto di appello.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta omessa o erronea pronuncia sulle questioni devolute al giudice d’appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e degli elementi istruttori relativi all’orario di lavoro.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione prudente delle risultanze probatorie.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere del lavoratore di allegare e provare lo svolgimento del lavoro straordinario e l’effettiva entità della prestazione.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione all’interpretazione delle pattuizioni contrattuali.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003

    Attribuisce rilievo, ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, sia al tempo della prestazione effettiva sia al tempo di disponibilità del lavoratore e di presenza sul luogo di lavoro.

  • art. 3 r.d.l. n. 692/1923

    Richiamato per la disciplina del lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il lavoratore può recuperare le energie psicofisiche.

  • art. 2712 c.c.

    Il disconoscimento delle riproduzioni informatiche deve essere tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito, con allegazione di elementi idonei a evidenziare la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa derivante dal mancato espletamento della consulenza tecnica.

  • art. 11 CCNL di categoria

    Richiamato per la qualificazione e la modulazione dell’orario di lavoro del personale viaggiante.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione dell’orario di lavoro, rilevano non solo i periodi di prestazione effettiva, ma anche i tempi in cui il lavoratore è a disposizione del datore o presente sul luogo di lavoro, salvo che il datore provi che egli sia libero di autodeterminarsi e non soggetto al potere gerarchico.
  • I tempi di attesa degli autisti durante le operazioni di carico e scarico devono essere considerati orario di lavoro e retribuiti quando il lavoratore rimane a disposizione del datore.
  • Nel lavoro discontinuo, la prova del lavoro straordinario può essere fornita anche mediante presunzioni e indizi, purché siano allegati e dimostrati l’orario iniziale e finale del servizio, le modalità concrete di svolgimento e le pause non lavorative da detrarre.
  • L’accertamento del lavoro straordinario di un autotrasportatore può fondarsi sulle risultanze dei cronotachigrafi, anche se ne sia contestata la conformità ai fatti, purché tali risultanze siano valutate insieme ad ulteriori elementi, anche indiziari o presuntivi.
  • Il disconoscimento delle riproduzioni informatiche, per degradarle da prova a presunzione semplice, deve essere tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito e deve indicare elementi concreti di non corrispondenza tra i dati riprodotti e la realtà.
  • La consulenza tecnica d’ufficio, pur non essendo un mezzo di prova in senso proprio, può avere natura percipiente quando sia diretta ad accertare fatti dedotti dalla parte e l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche; in tal caso è sufficiente che la parte abbia allegato il fatto costitutivo del diritto.
  • Il giudice d’appello non può ritenere non impugnata una statuizione quando dall’atto di appello risulti una censura specifica, anche se formulata in relazione all’inidoneità della prova e alla concreta prestazione lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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