Cassazione Civile, Ordinanza n. 29560/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di usucapione proposta per ottenere l'accertamento dell'acquisto, per possesso ultraventennale, di una porzione di area urbana adibita ad autorimessa, con manufatti e recinzione realizzati e mantenuti dal possessore. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma in appello l'ente proprietario ha ottenuto la riforma della decisione, sulla base della qualificazione del bene come appartenente al patrimonio indisponibile, in quanto già trasferito ex lege dall'ente disciolto al Comune per la prosecuzione di funzioni pubbliche. La ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per mancata indicazione, nell'intestazione e nel dispositivo, della società chiamata in causa; con il secondo ha censurato la violazione delle norme sul patrimonio indisponibile, sostenendo che mancasse un atto amministrativo di destinazione pubblica e una concreta utilizzazione del bene, sicché il cespite sarebbe stato usucapibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'omessa indicazione di una parte nell'intestazione della sentenza è mero errore materiale quando dal contenuto del provvedimento risulti chiaramente chi sia stata la parte decisa; ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, fondata sul principio per cui la natura di patrimonio indisponibile discende direttamente dalla scelta legislativa di trasferimento del bene per finalità pubbliche, senza necessità di un ulteriore atto amministrativo o di una concreta e attuale utilizzazione. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati, con attestazione dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione deve essere notificata personalmente secondo le forme ordinarie e non al difensore dell'ente.
art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012
Il domicilio digitale del difensore coincide con l'indirizzo PEC dichiarato al Consiglio dell'Ordine e inserito nel ReGIndE, che è l'unico rilevante ai fini processuali.
d.l. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014
È richiamato come fonte modificativa della disciplina del domicilio digitale e delle notificazioni telematiche.
art. 1, comma 2, R.D. n. 1611/1933
Lo ius postulandi degli avvocati dello Stato è organico e deriva direttamente dalla legge.
L'omessa o inesatta indicazione di una parte in intestazione è emendabile come errore materiale quando l'identità delle parti sia desumibile con chiarezza dall'intero provvedimento.
La nullità della sentenza per mancata indicazione di una parte ricorre solo se vi sia incertezza non eliminabile sull'effettivo contraddittorio e sui soggetti destinatari della decisione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura del bene, ma la Corte ha ritenuto che la censura non aggredisse la ratio decidendi della decisione impugnata.
legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 5
Lo scioglimento dell'ente e il trasferimento del patrimonio immobiliare ai Comuni e alle Province avviene per espressa previsione legislativa, con conseguente natura indisponibile del bene destinato alle funzioni indicate dalla legge.
legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 3
Attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali, rilevanti per la destinazione ex lege dei beni trasferiti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa indicazione di una parte nell'intestazione della sentenza non determina nullità quando dal contenuto complessivo del provvedimento sia comunque certa l'identità dei soggetti coinvolti e la decisione sia stata resa anche nei loro confronti; in tale ipotesi l'errore è materiale ed è emendabile con gli strumenti di correzione.
- La notificazione dell'impugnazione all'ente territoriale deve essere effettuata all'indirizzo PEC del difensore effettivamente costituito e registrato nel ReGIndE; la PEC generale dell'Avvocatura o dell'ente non è equiparabile al domicilio digitale del difensore ai fini processuali.
- Quando la destinazione pubblica di un bene e la sua appartenenza al patrimonio indisponibile discendono direttamente dalla legge, la perdita di tale qualità richiede un atto di pari rango e non può essere desunta da comportamenti concludenti o dalla mera protratta sospensione dell'uso pubblico.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia con la specifica base giuridica che sorregge la decisione.
- L'acquisto per usucapione non può essere riconosciuto per beni qualificati come patrimonio indisponibile quando la loro indisponibilità sia imposta dalla legge e non sia intervenuta una valida declassificazione normativa o equivalente.
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