Cassazione Civile, Ordinanza n. 30727/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
Le parti concedenti avevano dato in affitto a un coltivatore una porzione di fondo rustico composta da una parte seminativa e da una parte ad agrumeto, con canoni pattuiti in forme diverse: per la parte seminativa un canone annuo fisso, per l'agrumeto un canone pari al 50% dei ricavi della vendita dei frutti. Le concedenti agirono per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'affittuario, lamentando il mancato pagamento dei canoni per più annualità, e chiesero anche la condanna al pagamento dei canoni insoluti; il conduttore resistette con varie eccezioni e formulò domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, anche per abuso del processo. Il Tribunale dichiarò la risoluzione e condannò il conduttore al pagamento dei canoni relativi alla parte seminativa, senza statuire sui canoni dell'agrumeto per rinuncia della parte attrice. La Corte d'appello rigettò gli appelli principali e incidentali, ritenendo assorbita la questione della nullità parziale del rapporto agrario per l'agrumeto per effetto della rinuncia alla domanda e ritenendo inoltre che non vi fosse morosità per una rata di euro 1.200 riferita all'annata 2016/2017, pur confermando in dispositivo il rigetto dell'appello principale. Nel ricorso per cassazione, il conduttore incidentale dedusse violazione delle norme sulla nullità del contratto agrario e sostenne che, essendo il canone dell'agrumeto fisso e determinato, il rapporto fosse nullo o inesistente e che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'intero rapporto; le concedenti, con ricorso principale, censurarono invece la ritenuta rinuncia alla domanda di risoluzione relativa all'agrumeto, la qualificazione come liberatorio del vaglia postale inviato dal conduttore per una rata di canone, la negata morosità per la rata di euro 1.200 e, soprattutto, la determinazione del valore della controversia ai fini delle spese, sostenendo che il valore dovesse essere calcolato sulla base dell'intera domanda di risoluzione e della domanda di condanna, quindi non come semplice importo della sola morosità residua. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e inammissibili i primi quattro motivi del ricorso principale, ma ha accolto il quinto motivo sul valore della causa e sulle spese, cassando con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione; il sesto motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; ha dichiarato inammissibili il primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale; ha accolto il quinto motivo del ricorso principale, assorbendo il sesto; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla determinazione del valore della controversia ai fini delle spese e ha rinviato alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicabilità del contributo unificato aggravato per la natura agraria della controversia.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la nullità parziale del contratto agrario; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è dichiarato inammissibile per mancata censura della ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità; la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità rispetto alla decisione impugnata.
art. 27 L. 3 maggio 1982, n. 203
Richiamato per la dedotta nullità del rapporto agrario; la Corte non esamina il merito della questione perché la censura è inammissibile.
art. 45 L. 3 maggio 1982, n. 203
Richiamato dal ricorrente incidentale tra le norme che si assumono violate; non vi è una pronuncia di merito sulla sua applicazione.
art. 1 L. 12 giugno 1962, n. 567
Richiamato come norma violata ai fini della nullità del rapporto; la Corte dichiara inammissibile la doglianza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per i motivi che denunciano violazione di legge; i motivi sono scrutinati come inammissibili quando non colpiscono la ratio decidendi o richiedono rivalutazione del fatto.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica, completa e pertinente alla ratio decidendi, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'asserita falsa percezione del verbale di udienza è qualificata come errore di fatto revocatorio, deducibile solo con revocazione se non oggetto di discussione tra le parti.
Richiamato nel primo motivo del ricorso principale per lamentare l'omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione relativa all'agrumeto; il motivo è dichiarato inammissibile per essere in realtà diretto contro un errore di percezione.
Invocato per omissione di pronuncia; la Corte ritiene che non vi sia stata omissione ma assorbimento per rinuncia alla domanda.
Richiamato nel primo motivo del ricorso principale in relazione alla gestione della domanda in udienza nel rito del lavoro applicato alla controversia agraria.
Richiamato per contestare l'idoneità liberatoria del vaglia postale inviato dall'affittuario.
Richiamato per sostenere la persistente mora del conduttore nonostante l'invio del vaglia.
Richiamato per sostenere che l'offerta non formale non libera il debitore, pur potendo escludere la mora debendi.
Richiamato nel terzo motivo in tema di mora del creditore e degli effetti dell'offerta non accettata.
Richiamato nel terzo motivo sulla disciplina degli effetti della costituzione in mora del creditore.
Richiamato nel terzo motivo in tema di offerta reale e liberazione del debitore.
art. 7, comma 2, L. 11 febbraio 1971, n. 11
Richiamato per la disciplina dell'offerta e della mora nel rapporto agrario.
Invocato per il contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte afferma che, nel rito del lavoro, prevale il dispositivo e le difformità della motivazione non generano soccombenza.
Richiamato per la determinazione del valore della causa ai fini delle spese.
Richiamato per la determinazione del valore della controversia sulla base del petitum complessivo.
Richiamato in tema di regolazione delle spese di lite secondo soccombenza e valore della controversia.
art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte applica il criterio del disputatum e la rilevanza delle domande proposte per la quantificazione del valore.
art. 6, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Per le cause di pagamento di somme, il valore va riferito alla somma attribuita in caso di accoglimento parziale o al quantum richiesto in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato per le controversie agrarie.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non attacca specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve nella riproposizione di difese di merito o nella richiesta di una rivalutazione del fatto.
- L'errore di percezione immediatamente evincibile dal raffronto tra un atto processuale e la sua rappresentazione in sentenza integra, se non oggetto di discussione tra le parti, un errore di fatto deducibile solo con revocazione e non con ricorso per cassazione.
- Nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato ha autonomia decisiva: le affermazioni contenute solo nella motivazione e contrastanti con il dispositivo non sono idonee a fondare una soccombenza impugnabile, perché restano prive di efficacia decisoria.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa va determinato sul petitum complessivo effettivamente introdotto, considerando il valore di tutte le domande proposte e, nelle domande di risoluzione contrattuale, l'ammontare dei canoni relativi al periodo residuo che la domanda mira a far cessare.
- Nelle controversie agrarie, la domanda di risoluzione dell'affitto e la domanda di condanna al pagamento dei canoni sono autonomamente rilevanti ai fini del valore della causa, sicché il valore non può essere limitato alla sola morosità su cui si sia poi concentrata la statuizione finale.
- La rinuncia a far valere una specifica morosità può incidere sulla pronuncia di risoluzione relativa a quella porzione di rapporto, ma la questione resta estranea al giudizio di legittimità se la censura non si confronta con la concreta ratio adottata dal giudice di merito.
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