Cassazione Civile, Ordinanza n. 09877/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un concorso pubblico per titoli bandito dall’Azienda per un posto di capo agente di custodia. Un candidato, dopo la formazione della graduatoria e il successivo scorrimento, era stato dichiarato vincitore ma non immesso in servizio. Egli agiva per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’assunzione, la condanna dell’ente a stipulare il contratto e il risarcimento dei danni da ritardo. La Corte d’appello gli aveva dato ragione, ritenendo che, esaurita la fase concorsuale, sussistesse un diritto soggettivo all’assunzione e che l’ente fosse inadempiente per non avere provato né la concreta attivazione per reperire i fondi né l’effettiva indisponibilità delle risorse. L’Azienda ricorrente in cassazione articolava sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la posizione del candidato fosse di interesse legittimo perché l’assunzione era subordinata alla copertura finanziaria prevista dalla legge regionale e richiamata nel bando; 2) violazione della legge regionale e del bando, assumendo che l’assunzione fosse effettivamente condizionata alla disponibilità dei fondi; 3) violazione delle norme su buona fede e avveramento della condizione, sostenendo di aver richiesto i fondi all’assessorato e che la Corte avesse erroneamente ritenuto imputabile all’ente il mancato avveramento della condizione; 4) nullità della procedura per mancata copertura finanziaria e necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di amministratori/dipendenti responsabili; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo all’eventuale aliunde perceptum, perché il candidato avrebbe svolto altra attività lavorativa presso altro ente, con conseguente riduzione del danno; 6) violazione del litisconsorzio per la domanda relativa a contributi pensionistici e TFR, in assenza dell’INPS.
La decisione
La Cassazione ha respinto i motivi relativi a giurisdizione, validità della condizione, copertura finanziaria, litisconsorzio e contributi/TFR; ha ritenuto infondato o inammissibile il terzo motivo sulla prova dell’attivazione per reperire i fondi, ma ha accolto il quinto motivo sul punto dell’aliunde perceptum, osservando che l’ente aveva dedotto specificamente in giudizio che il candidato lavorasse già altrove e aveva chiesto l’interrogatorio formale sul punto, circostanza rilevante ai fini della quantificazione del danno da ritardata assunzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Dopo l’approvazione della graduatoria e l’esaurimento della fase autoritativa, le controversie sul diritto all’assunzione e sul risarcimento per mancata stipulazione del contratto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
L’obbligo della pubblica amministrazione di stipulare il contratto di assunzione, una volta conclusa la procedura concorsuale, è valutato secondo il regime dell’inadempimento contrattuale.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’applicazione dei principi di buona fede negoziale nella fase successiva al concorso.
Richiamato per sostenere che l’avveramento della condizione non poteva essere imputato all’ente se il fatto dipendeva da terzi; la Corte ha tuttavia ritenuto la censura non decisiva rispetto alla mancata prova dell’attivazione e dell’indisponibilità delle risorse.
Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti dell’avveramento della condizione.
La Corte ha ritenuto che la prova liberatoria dell’inadempimento non potesse consistere nella mera deduzione di difficoltà finanziarie e che l’ente non avesse fornito prova adeguata della propria attivazione o della mancanza di fondi.
art. 114 d.lgs. n. 267 del 2000
Invocato dalla ricorrente in relazione ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità e agli obblighi finanziari dell’ente.
art. 23 d.l. 2 marzo 1989, n. 66
Richiamato dalla ricorrente come fonte della disciplina sulla copertura finanziaria e sulla nullità degli atti privi di previsione di spesa.
art. 35 d.lgs. 25 febbraio 1997, n. 77
Richiamato in continuità con la disciplina sulla copertura finanziaria degli atti degli enti locali.
Richiamato per sostenere la necessità dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria.
art. 153, comma 5, d.lgs. 267 del 2000
Richiamato unitamente alle norme sulla regolarità contabile e finanziaria degli atti.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto della disciplina contabile.
La Corte ha escluso la violazione del litisconsorzio necessario, poiché la domanda riguardava il risarcimento commisurato a contributi e TFR non versati, non una condanna diretta verso l’INPS o altri terzi.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso vulnus del contraddittorio.
Usati dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Cassazione ha distinto tra censure di diritto e contestazioni di fatto, accogliendo solo il motivo relativo al fatto decisivo dell’aliunde perceptum.
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all’omesso esame del fatto decisivo concernente altra attività lavorativa del candidato ai fini della quantificazione del danno.
Massime di principio
- Dopo l’approvazione della graduatoria di un concorso pubblico, la pretesa del candidato dichiarato vincitore all’assunzione e alla stipulazione del contratto di lavoro appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché si esaurisce la fase autoritativa della procedura e subentra una fase di comportamento della pubblica amministrazione valutabile secondo le regole civilistiche sull’inadempimento.
- In materia di mancata assunzione del vincitore di concorso, la pubblica amministrazione non può limitarsi a invocare difficoltà finanziarie in modo astratto: per escludere l’inadempimento deve offrire prova concreta della propria attivazione per reperire le risorse e, se del caso, della effettiva indisponibilità dei fondi necessari.
- L’eventuale clausola o condizione relativa alla copertura finanziaria non esonera automaticamente l’ente dalla responsabilità se il mancato avveramento risulta imputabile alla sua inerzia o alla mancata dimostrazione di avere fatto quanto necessario per conseguirlo.
- Nel risarcimento del danno da ritardata assunzione rileva l’eventuale aliunde perceptum: se il datore di lavoro allega specificamente che il danneggiato abbia svolto altra attività lavorativa nel periodo considerato e ne chiede la prova, il giudice deve esaminare tale fatto perché incide sulla quantificazione del pregiudizio risarcibile.
- La domanda di risarcimento parametrata ai contributi previdenziali e alla quota di TFR non versati non comporta di per sé la necessaria partecipazione dell’ente previdenziale, se il petitum resta interno al rapporto risarcitorio tra le parti del giudizio.
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