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Sentenza

Sentenza del 20/11/2015 n. 23771 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi al 2003: il primo per maggior reddito d'impresa, maggiore base imponibile IRAP e maggiore IVA, determinati anche sulla base di presunti compensi non dichiarati; il secondo per ritenute alla fonte non operate su compensi presuntivamente corrisposti in nero a due lavoratrici. In cassazione ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza d'appello per difetto o insufficienza della motivazione, contestando anche il rinvio alla sentenza di primo grado; dall'altro, l'insufficienza della motivazione sulla durata effettiva dei rapporti di lavoro, sulla qualificazione delle lavoratrici e sull'inquadramento contrattuale presuntivo. Ha inoltre invocato il giudicato esterno derivante da un'altra sentenza favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. L'eccezione di giudicato esterno è stata rigettata perché la contribuente aveva prodotto soltanto una copia della precedente sentenza, senza certificazione idonea a dimostrarne il passaggio in giudicato. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione per relationem è ammissibile quando il rinvio alla decisione precedente sia specifico e consenta di individuare chiaramente le ragioni della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Sono rimasti quindi confermati gli avvisi di accertamento e le decisioni di merito. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1

    Disciplina l'accertamento del reddito d'impresa, compreso quello fondato su elementi presuntivi, quando la contabilità o gli elementi dichiarati risultino non attendibili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5

    Consente la rettifica del volume d'affari e dell'IVA dovuta sulla base degli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23

    Riguarda gli obblighi del sostituto d'imposta e il versamento delle ritenute sui compensi corrisposti.

  • D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002

    Prevede una presunzione relativa in materia di lavoro non regolarmente dichiarato; la presunzione può essere superata dal contribuente mediante prova contraria adeguata e specifica.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, 35, comma 2, n. 4, e 36

    Stabiliscono i requisiti della sentenza tributaria e dell'obbligo di motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4, e art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    Regolano, rispettivamente, il contenuto della sentenza e i limiti del ricorso per cassazione per vizi processuali o motivazionali.

  • Art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    Richiede, per provare il giudicato esterno, una certificazione idonea ad attestare che la sentenza non è più soggetta a impugnazione; la semplice copia della sentenza non è sufficiente.

  • Cass. SS.UU. n. 642 del 2015

    La motivazione per relationem non determina di per sé la nullità della sentenza, purché il rinvio sia chiaro, specifico e consenta di ricostruire le ragioni della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dai giudici di merito; occorre dimostrare uno specifico vizio giuridico o motivazionale.
  • Una presunzione relativa dell'Amministrazione finanziaria resta efficace se il contribuente non la supera con documentazione e argomentazioni precise, coerenti e idonee a dimostrare una ricostruzione alternativa.
  • La motivazione per relationem è valida quando il giudice richiama in modo riconoscibile e non generico la decisione precedente e manifesta le ragioni per cui ne condivide il contenuto.
  • Per far valere un giudicato esterno è necessario provare formalmente che la precedente sentenza sia definitiva; la mera produzione di una copia non certificata non è sufficiente.
  • Quando l'Amministrazione presume rapporti di lavoro non dichiarati, il contribuente deve fornire elementi concreti sulla diversa durata del rapporto, sulla qualifica e sull'inquadramento delle lavoratrici; allegazioni generiche o documenti non decisivi possono non bastare.
  • La conferma dell'accertamento nei gradi di merito rende particolarmente difficile contestare la decisione in cassazione se le doglianze si risolvono soltanto nella diversa lettura degli elementi probatori.

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