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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21178/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a Irpef per gli anni d’imposta 1998 e 2000. La cartella era stata emessa come ruolo straordinario per il recupero di uno sgravio ritenuto indebito, dopo che una precedente iscrizione a ruolo, originariamente formata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, era stata annullata in autotutela con conseguente sgravio. Il contribuente aveva contestato la tardività della nuova cartella, deducendo che i termini di decadenza per la notifica erano già spirati. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto che in appello il contribuente avesse introdotto una domanda nuova, reputando mutata la causa petendi rispetto al giudizio di primo grado, e aveva rigettato l’appello. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato: carenza di motivazione e violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost.; violazione degli artt. 19 e 57 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR erroneamente qualificato come domanda nuova la deduzione; violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e della disciplina transitoria dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 46/1999; omesso esame di fatti decisivi sulla tardività della cartella; ulteriore violazione delle norme sulla decadenza, sostenendo che la cartella notificata il 18 maggio 2009 era comunque oltre i termini.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR perché non ha correttamente applicato i principi in tema di recupero di somme erroneamente sgravate e di termini di decadenza per la notifica della cartella. Ha affermato che l’Amministrazione finanziaria può emettere una nuova cartella di pagamento per reiterare la stessa pretesa, ma solo nel rispetto dei termini decadenziali previsti per l’anno d’imposta di riferimento e previa comunicazione preventiva al contribuente. Nel caso concreto, essendo pacifico che la nuova iscrizione a ruolo straordinario era stata notificata il 18 maggio 2009 per imposte relative al 1998 e al 2000, la Corte ha ritenuto che la notifica fosse avvenuta oltre i termini di decadenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e quindi annullando la cartella. Le spese del doppio grado di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza d’appello, ma la Corte decide la controversia su base diversa, valorizzando il regime decadenziale della riscossione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per contestare la pronuncia su una pretesa domanda nuova e il presunto vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al difetto di motivazione e alla necessità di motivazione sufficiente e intellegibile della decisione.

  • artt. 19 e 57 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati per contestare la qualificazione come domanda nuova delle deduzioni svolte in appello nel processo tributario.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Norma centrale sulla decadenza per la notifica della cartella di pagamento; la Corte afferma che la cartella va notificata entro i termini previsti ratione temporis, pena decadenza.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato nella disciplina transitoria applicabile alle cartelle per somme dovute a seguito di liquidazione delle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base del controllo automatizzato e della pretesa tributaria originaria, poi oggetto di sgravio e nuova iscrizione a ruolo.

  • art. 1 d.l. n. 106/2005 conv. in L. n. 156/2005

    La Corte richiama la disciplina che, dando seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale, fissa i termini di decadenza per le cartelle relative alle liquidazioni ex art. 36-bis.

  • art. 5-ter d.l. n. 106/2005 conv. in L. n. 156/2005

    Rilevato come disposizione che sostituisce il comma 2 dell’art. 36 d.lgs. n. 46/1999, stabilendo il termine quinquennale per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicato solo per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato solo per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro di impugnazione per i motivi relativi a violazione di norme processuali e alla motivazione/ultrapetizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro di impugnazione per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro di impugnazione per l’omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’oggetto del giudizio di impugnazione resta delimitato dai motivi dedotti contro l’atto impugnato, ma la mera diversa qualificazione giuridica della medesima pretesa non coincide automaticamente con domanda nuova, se non altera i fatti costitutivi e l’oggetto sostanziale della controversia.
  • Quando una cartella di pagamento sostituisce o reitera una precedente iscrizione a ruolo oggetto di sgravio in autotutela, l’Amministrazione può emettere una nuova cartella solo entro i termini di decadenza applicabili al periodo d’imposta e, secondo l’orientamento richiamato, dopo preventiva comunicazione al contribuente.
  • La nuova iscrizione a ruolo che reitera la medesima pretesa originaria non richiede una motivazione autonoma e diversa, purché non introduca una nuova pretesa sostanziale, ma resta soggetta ai termini decadenziali propri dell’originario credito tributario.
  • Per le cartelle relative a somme dovute a seguito di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, la disciplina transitoria introdotta dalla normativa del 2005 impone il rispetto del termine decadenziale previsto per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, con conseguente illegittimità della notifica tardiva.
  • Se dalla sentenza impugnata risultano pacifici i dati fattuali necessari a verificare la decadenza, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio, annullando l’atto impositivo quando la tardività sia già desumibile dagli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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