Sentenza n. 421/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva, della Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL BT n. 1490 del 9 dicembre 2025 di aggiudicazione del Lotto 2 (Servizio di consulente del lavoro e di elaborazione buste paga), nell’ambito della “Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di consulenza fiscale e commerciale, consulente del lavoro e di elaborazione buste paga e adempimenti connessi, di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza (RSPP), per le esigenze della società SanitàService ASL BT, per il periodo 2025-2026-2027”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 2 della gara per il servizio di consulente del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti connessi, nonché gli atti di gara e la lex specialis
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 2, disposta in favore di un'altra società, nonché i verbali di gara, il diniego di autotutela e, ove occorrente, il bando, il disciplinare e il capitolato. La gara era stata indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo 70 punti all'offerta tecnica e 30 a quella economica. La ricorrente, classificatasi quinta con 67,25 punti, ha dedotto: violazione degli artt. 1 e 108 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, poiché i criteri tecnici avrebbero trasformato la procedura in una gara al prezzo più basso; violazione degli artt. 94, 95 e 108 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 3 della l. 241/1990 e dei principi di par condicio, trasparenza e concorrenza, per travisamento, illogicità e difetto di motivazione; violazione dell'art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 46-bis del d.lgs. 198/2006, oltre a sproporzionalità e discriminazione; violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990 per difetto di motivazione e istruttoria; illegittimità derivata degli artt. 18 e 18.1 del disciplinare. In particolare, la ricorrente ha contestato la qualificazione come meramente tabellari di criteri invece discrezionali, quali l'esperienza specifica, le proposte migliorative e innovative e le qualità ed esperienze del gruppo di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Il disciplinare, pur indicando formalmente l'offerta economicamente più vantaggiosa, ha neutralizzato il confronto qualitativo qualificando come tabellari criteri intrinsecamente discrezionali. La commissione ha quindi attribuito automaticamente e senza effettiva comparazione il punteggio massimo a quasi tutti i concorrenti per tali elementi, abdicando al proprio compito valutativo. Il giudice ha ritenuto che tale meccanismo violasse l'art. 108, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che impone di valorizzare gli elementi qualitativi e di assicurare un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, tanto più in presenza di prestazioni di natura intellettuale e fiduciaria. È stata respinta la tesi dell'amministrazione secondo cui si sarebbe trattato di una legittima applicazione discrezionale dell'offerta economicamente più vantaggiosa, poiché la concreta disciplina di gara aveva svilito il profilo intellettuale dei servizi e trasformato la procedura in una gara al ribasso. Il TAR ha annullato tutti gli atti impugnati, disponendo la riedizione della gara mediante un criterio di aggiudicazione coerentemente applicato. L'ASL è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre contributo unificato e accessori.
Norme richiamate
la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici
Quando è prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lex specialis deve consentire un effettivo confronto qualitativo e tecnico; non è legittimo qualificare come tabellari e attribuire automaticamente criteri che richiedono una valutazione discrezionale.
Costituisce la base normativa della procedura aperta di gara, senza specifica ulteriore interpretazione nella decisione.
È richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, ma la decisione fonda l'accoglimento principalmente sull'art. 108 del d.lgs. 36/2023.
È richiamato tra le disposizioni asseritamente violate, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione.
È richiamato tra le disposizioni asseritamente violate, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione.
art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023
la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici
La disposizione impone che l'offerta economicamente più vantaggiosa non sia solo formalmente prevista, ma concretamente strutturata in modo da valorizzare la qualità e assicurare un confronto tecnico effettivo.
Sono richiamati per dedurre violazioni dei principi e degli obblighi di motivazione e istruttoria; l'accoglimento è tuttavia fondato specificamente sulla disciplina dei criteri di aggiudicazione.
È richiamato dalla ricorrente in relazione a proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando una stazione appaltante sceglie il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve predisporre criteri e subcriteri idonei a realizzare un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici e qualitativi, come imposto dall'art. 108, comma 4, del d.lgs. 36/2023.
- Non possono essere trattati come criteri tabellari, con attribuzione automatica di punteggi fissi, elementi dell'offerta che per loro natura richiedono una valutazione discrezionale, quali l'esperienza specifica, le proposte migliorative o innovative e le qualità del gruppo di lavoro.
- L'attribuzione automatica o sostanzialmente uniforme dei punteggi tecnici, senza comparazione effettiva tra le offerte, neutralizza la componente qualitativa dell'offerta economicamente più vantaggiosa e rende illegittima la procedura.
- La discrezionalità della stazione appaltante nella scelta e applicazione dei criteri di valutazione non consente di svilire la natura intellettuale e fiduciaria delle prestazioni né di trasformare una procedura formalmente basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa in una gara al prezzo più basso.
- L'accertata illegittimità della struttura dei criteri tecnici e della conseguente valutazione delle offerte comporta l'annullamento degli atti di gara e la riedizione della procedura secondo un criterio di aggiudicazione coerentemente applicato.
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