Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa U.O.C. Medicina Generale, unitamente agli atti della procedura selettiva, alla graduatoria e alle valutazioni della commissione
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha partecipato all’avviso pubblico indetto dall’Azienda ULSS per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa e ha impugnato l’atto con cui l’incarico è stato conferito a un altro candidato, nonché il verbale della commissione, la graduatoria, i criteri e subcriteri di valutazione, gli atti di ammissione e gli ulteriori atti presupposti. Ha dedotto violazione dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992, degli artt. 5, 6 e 8 del d.P.R. 484/1997, della D.G.R. Veneto n. 1096/2022 e dell’avviso di selezione, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, arbitrarietà, violazione della proporzionalità e difetto di motivazione. L’Azienda sanitaria ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando il rinvio pregiudiziale proposto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla natura della procedura e sul riparto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i vizi dedotti contro la procedura selettiva e il conferimento dell’incarico. Il Collegio ha applicato il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza 20 febbraio 2026, n. 3868, secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/1992, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito mediante pubblico concorso; pertanto, ai fini del riparto di giurisdizione, non trova applicazione l’art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001, che riserva al giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici. La controversia rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario. È stata dichiarata applicabile la disciplina della translatio iudicii di cui all’art. 11 c.p.a.; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso
La procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non ha natura di pubblico concorso.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La disposizione non attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, poiché la relativa procedura non è un pubblico concorso.
art. 11 c.p.a.
il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario mediante translatio iudicii, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla norma.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il TAR ha fissato la trattazione del merito in sede cautelare, senza che tale profilo incidesse sulla decisione definitiva in rito.
Massime di principio
- Il conferimento di un incarico di direzione di struttura sanitaria complessa, anche quando preceduto da un avviso pubblico, non costituisce pubblico concorso ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/1992.
- Le controversie relative alla procedura e al conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo.
- L’art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001, che riguarda le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici, non è applicabile alle controversie sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, perché tale conferimento non avviene tramite pubblico concorso.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere proseguita davanti al giudice munito di giurisdizione secondo le modalità e nei termini dell’art. 11 c.p.a.
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