Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva alla ricorrente un credito pecuniario
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva, deducendo il mancato pagamento della somma riconosciuta a suo favore. Nel corso del giudizio, prima della camera di consiglio, la ricorrente ha comunicato che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento integrale del credito e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese poiché il pagamento era avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. In applicazione della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto a carico del Ministero le spese di lite, poiché il pagamento era intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per metà, anche in considerazione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero; la restante metà è stata liquidata in euro 400, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento processuale della decisione definitoria adottata dal giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di una somma dovuta in esecuzione di un giudicato, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudizio deve essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione ai fini della regolazione delle spese di lite.
- In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in base alla soccombenza virtuale, tenendo conto delle concrete modalità di definizione della controversia e della mancata costituzione dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 682/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →