Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della nota del Comune di Venezia assunta al prot. n. -OMISSIS- del 15.10.2025, di comunicazione dell’esclusione dalla graduatoria; -della disposizione assunta al prot comunale n. -OMISSIS- del 15.10.2025, di esclusione del ricorrente e di assunzione degli altri candidati; -del verbale di accertamento negativo dei requisiti di idoneità fisico-funzionale e psico-attitudinale del ricorrente datato 10.10.2025; -della nota del Collegio Sanitario assunta al prot. P.G. -OMISSIS-; -della determinazione del dirigente della Direzione Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi del Comune di Venezia assunta al prot. n. -OMISSIS- del 04.07.2025, di approvazione della graduatoria provvisoria e assunzione dei vincitori.

Giustizia amministrativa202502544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria e dichiarazione di non idoneità psico-attitudinale nella selezione per contratti di formazione e lavoro come agente di polizia locale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato le prove fisiche, scritta e orale e avere conseguito il ventiseiesimo posto nella graduatoria provvisoria, è stato sottoposto agli accertamenti fisico-funzionali e psico-attitudinali previsti dal bando e dal regolamento del Corpo di Polizia Locale. È stato dichiarato non idoneo sulla base dei test MMPI-2 e BFQ-2 e del colloquio, con conseguente esclusione dalla graduatoria. Ha impugnato gli atti deducendo l’erronea valutazione psico-attitudinale, la contraddittorietà tra i risultati dei due test, la mancata adeguata considerazione dell’esito positivo del MMPI-2, l’erronea interpretazione del BFQ-2 e la necessità di ripetere le prove. Il Comune ha eccepito anche la mancata notifica del ricorso al Ministero dell’Interno, ritenuto autore del verbale di non idoneità. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione presso il Centro di Selezione dell’Esercito, che ha confermato la non idoneità rispetto ai requisiti di integrazione della personalità, controllo emotivo, capacità intellettiva e socializzazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha rigettato l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio, rilevando che il verbale sanitario è un atto endoprocedimentale recepito nel provvedimento finale di esclusione, adottato dal Comune, unico titolare dell’interesse pubblico selettivo e autore dell’atto lesivo; non sussisteva quindi litisconsorzio necessario nei confronti del Ministero dell’Interno. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che MMPI-2 e BFQ-2 abbiano funzioni diverse e complementari: il primo è volto principalmente a rilevare profili psicopatologici, mentre il secondo valuta i tratti della personalità in rapporto all’idoneità attitudinale al ruolo. L’assenza di alterazioni cliniche significative nel MMPI-2 non esclude pertanto la non idoneità attitudinale. La valutazione negativa era sorretta dai punteggi dei test, dal colloquio e dagli elementi relativi alla storia formativa e lavorativa del candidato, con riferimento, tra l’altro, al basso livello di energia, alla scarsa propensione alla collaborazione, alle difficoltà nella gestione dello stress e a un’insufficiente autoconsapevolezza e progettualità. La verificazione ha integralmente riesaminato il percorso valutativo e confermato autonomamente la non idoneità. Le critiche metodologiche formulate sulla base della relazione del consulente di parte sono state ricondotte al merito tecnico della valutazione e non hanno evidenziato illogicità, incompletezza o contraddittorietà tali da giustificare la sostituzione del giudizio amministrativo. Le spese di lite sono state compensate, mentre sono rimaste a carico del ricorrente le spese anticipate per la verificazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    "sentenza in forma semplificata"

    Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.

  • art. 27 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale

    Prevede i requisiti attitudinali richiesti per l’idoneità al servizio di agente di polizia locale, valutati nel caso mediante test e colloquio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La mancata notifica del ricorso all’amministrazione che ha formato un atto endoprocedimentale non determina un difetto di integrità del contraddittorio quando tale atto sia stato recepito nel provvedimento finale adottato da un’altra amministrazione, titolare del potere selettivo e autrice dell’atto lesivo; il giudizio può essere correttamente instaurato nei confronti dell’autorità emanante il provvedimento finale.
  • Nelle selezioni per l’accesso a ruoli operativi, la valutazione dell’idoneità psico-attitudinale è distinta dalla verifica dell’assenza di patologie psicologiche o psichiatriche: un test volto a individuare profili psicopatologici positivo non esclude una valutazione negativa fondata sui tratti della personalità e sulla compatibilità attitudinale con le mansioni.
  • Quando strumenti diagnostici diversi valutano profili differenti e complementari della personalità, la divergenza dei relativi risultati non implica di per sé contraddittorietà dell’istruttoria né impone la ripetizione dei test.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica in materia psico-attitudinale verifica logicità, completezza, coerenza e non contraddittorietà dell’accertamento, ma non può sostituire alla valutazione dell’organo competente una nuova valutazione clinica o tecnica del candidato.
  • Una verificazione giudiziale che riesamini integralmente test, colloquio e dati personali del candidato e confermi autonomamente la valutazione negativa è idonea a corroborare la legittimità dell’originario giudizio di non idoneità, salvo la presenza di specifici vizi di logicità, istruttoria o motivazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.