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Sentenza

Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, recante il riconoscimento di una somma dovuta alla ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 501/2023 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 31 gennaio 2025. Il ricorso traeva origine dal mancato pagamento spontaneo della somma riconosciuta in suo favore. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha comunicato che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento integrale del credito, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il pagamento tardivo, intervenuto durante il giudizio di ottemperanza, giustificasse l’addebito al Ministero. Tuttavia, in considerazione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero, ha dichiarato non ripetibile la metà delle spese e ha condannato il Ministero al rimborso della restante metà, liquidata in 400 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa derivante dal giudicato, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse azionato.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude necessariamente la condanna dell’Amministrazione alle spese: il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito.
  • Il pagamento effettuato dall’Amministrazione soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza può giustificare l’addebito delle spese processuali all’Amministrazione, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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