Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva ordinato la ricostruzione della carriera, il reinquadramento con salvaguardia del valore del gradone 3-8 anni e il pagamento delle differenze economiche
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata spontanea esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, del 27 novembre 2024. La sentenza civile aveva accertato il diritto alla ricostruzione della carriera e al reinquadramento con salvaguardia del valore del gradone 3-8 anni, nonché al pagamento delle differenze economiche maturate dal 18 settembre 2018, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. La ricorrente ha rappresentato che la pronuncia era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 28 novembre 2024 e non era stata eseguita. Il Ministero, benché ritualmente notificato, non si è costituito. Il TAR ha inoltre esaminato l’ammissibilità dell’ottemperanza, verificando che la condanna civile contenesse criteri sufficientemente determinati per la quantificazione degli emolumenti dovuti e non richiedesse ulteriori accertamenti sul rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza del giudice ordinario conteneva già il criterio per determinare gli emolumenti dovuti e non configurava una condanna generica ai sensi dell’art. 278 c.p.c. Ha quindi accertato l’inadempimento del Ministero, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione e non era stata eseguita. Considerate soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da insediarsi entro i novanta giorni successivi alla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Richiamato quale ulteriore presupposto applicabile all’esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 278 c.p.c.
La sentenza oggetto di ottemperanza non è stata qualificata come condanna generica, poiché aveva indicato il criterio per quantificare gli emolumenti dovuti.
Massime di principio
- È ammissibile il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche in funzione di giudice del lavoro, quando la pronuncia individua criteri sufficientemente determinati per quantificare la prestazione dovuta e non richiede ulteriori accertamenti sul rapporto sostanziale.
- La condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze economiche può essere eseguita in sede di ottemperanza se la sentenza civile ha già definito la decorrenza, le componenti economiche dovute e i criteri di calcolo, non configurandosi in tal caso una condanna generica.
- L’inottemperanza dell’amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, previamente notificata e rimasta ineseguita, legittima il giudice amministrativo a ordinare l’esecuzione entro un termine e a nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, l’espletamento dell’incarico commissariale non comporta liquidazione di un compenso specifico.
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