Cassazione Civile, Ordinanza n. 12110/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato nel 1997 e successivamente rinegoziato nel 2000, nel quale era prevista una commissione/penale per l’estinzione anticipata. Il giudice di primo grado aveva dichiarato nulla per usurarietà la clausola di estinzione anticipata e aveva condannato la banca alla restituzione di interessi. La Corte d’appello ha riformato la decisione, escludendo che la commissione di estinzione anticipata dovesse essere computata nel tasso soglia e ritenendo irrilevante l’eventuale usura sopravvenuta. In cassazione la società mutuataria ha proposto quattro motivi: (1) violazione della disciplina antiusura e dell’art. 1815 c.c., sostenendo che nel calcolo del TAEG/tasso soglia dovessero includersi anche costi eventuali come la penale di estinzione anticipata, perché rilevanti al momento della pattuizione; (2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 1362 c.c., deducendo che la clausola avesse natura di corrispettivo del godimento del denaro e fosse quindi assimilabile agli interessi; (3) violazione della disciplina antiusura e del TUB, insistendo sulla natura di costo collegato all’erogazione del credito e quindi da includere nel conteggio degli interessi usurari; (4) violazione della disciplina antiusura per non avere la Corte d’appello considerato l’usura originaria verificatasi in occasione della rinegoziazione del tasso, negando rilievo alla sopravvenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché contrari a una giurisprudenza consolidata secondo cui la commissione di estinzione anticipata non va compresa nel calcolo del tasso soglia, in quanto non remunera la durata dell’effettiva utilizzazione del denaro ma compensa lo scioglimento anticipato del vincolo. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo perché sostanzialmente riproduttivo delle difese di merito e privo di una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata, configurando un "non motivo" ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
i motivi sono dichiarati inammissibili quando contrastano con la giurisprudenza consolidata della Corte
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
il motivo deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito integra un non motivo
richiamato come norma antiusura, ma non applicabile nel senso prospettato dalla ricorrente al compenso per estinzione anticipata
richiamato dalla ricorrente quale base per il calcolo del tasso soglia
art. 1 d.l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001
richiamato nella disciplina dell’usura, ma non idoneo a includere la commissione di estinzione anticipata nel tasso soglia
richiamato dalla ricorrente in relazione alla nullità della clausola usuraria e agli effetti sulla debenza degli interessi
richiamati per censurare la valutazione delle prove e del contenuto contrattuale
richiamato per l’interpretazione della clausola contrattuale
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla natura del compenso di estinzione anticipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non si computa tra i costi rilevanti, perché non remunera l’effettiva durata dell’utilizzo del denaro ma costituisce il corrispettivo per lo scioglimento anticipato del rapporto.
- In sede di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se si risolve nella mera riproposizione delle difese di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge non è sufficiente quando la censura non scardina la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura del fatto o della clausola contrattuale.
- L’eventuale usura sopravvenuta non può essere prospettata utilmente come motivo se non viene specificamente censurata la motivazione del giudice di merito e se la doglianza resta una generica contestazione delle conclusioni raggiunte.
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