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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10187 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 9-bis della legge n. 289/2002. Ha contestato che la Commissione tributaria regionale della Lombardia avesse applicato al condono rateale previsto da tale disposizione la disciplina propria del condono premiale: secondo l’Agenzia, il condono ex art. 9-bis si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, sicché il pagamento parziale non impedisce il recupero del debito.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza del 10 febbraio 2009 della Commissione tributaria regionale della Lombardia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda introduttiva di T.M. La Corte ha stabilito che, per il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, il pagamento rateale produce effetto definitorio solo se integralmente adempiuto: il pagamento di alcune rate, anche della prima, non basta e non impedisce il recupero delle somme dovute. Ha inoltre rilevato che la disposizione non può essere applicata alla definizione dei debiti IVA perché incompatibile con il diritto dell’Unione europea, e va disapplicata anche d’ufficio. Le cartelle relative alle imposte dirette e all’IVA per gli anni 2000 e 2001, il cui annullamento era stato confermato in appello, non risultano quindi neutralizzate dal pagamento parziale. Tutte le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, in ragione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità successivamente all’introduzione del giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento completo delle successive.

    La definizione agevolata dei versamenti omessi o tardivi si perfeziona soltanto con il pagamento integrale delle somme dovute alle scadenze previste. Il versamento parziale o il mancato pagamento di una o più rate non estingue il debito né rende efficace la definizione.

  • Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nell'ipotesi di cui all'art. 9-bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto.

    Poiché gli importi dovuti sono già indicati nella dichiarazione integrativa, la definizione non dipende da una successiva liquidazione dell’amministrazione: è subordinata al pagamento completo di quanto dichiarato, compresi gli interessi.

  • Art. 384 del codice di procedura civile

    La sentenza d'appello si è discostata da tali principi e va, dunque, cassata con rigetto nel merito del ricorso introduttivo ex art. 384 c.p.c. non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

    Quando, dopo la cassazione della decisione impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.

  • Artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE

    L'art. 9-bis laddove consente di definire le pendenze col fisco connesse al ritardato od omesso versamento dell'IVA, deve essere disapplicato a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, essendo in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 22 della 6^ direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388 CEE.

    La disciplina nazionale di condono non può essere applicata ai debiti IVA quando compromette gli obblighi europei di corretta riscossione dell’imposta. Il giudice deve disapplicarla anche d’ufficio, senza che lo impediscano la mancata deduzione della questione da parte o preclusioni processuali.

Massime di principio

  • Per il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, relativo a omessi o tardivi versamenti già risultanti dalle dichiarazioni, il pagamento parziale non perfeziona la definizione: occorre saldare integralmente e alle scadenze previste imposta e interessi.
  • Non si deve trasferire automaticamente al condono ex art. 9-bis la disciplina più favorevole delle forme di condono premiale: si tratta di istituti distinti, con presupposti ed effetti differenti.
  • In materia di IVA, il giudice deve verificare la compatibilità del condono nazionale con gli obblighi europei di riscossione e, se sussiste contrasto, disapplicare la norma interna anche d’ufficio e nonostante preclusioni processuali.
  • Se, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito; le spese possono essere compensate quando il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale è intervenuto dopo l’avvio della causa.

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