Cassazione Civile, Ordinanza n. 23779/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2005 relativo a un terreno che l'ente locale ha considerato area fabbricabile, con recupero a tassazione di una maggiore imposta sulla base di un valore imponibile più elevato rispetto a quello dichiarato dalla contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello della contribuente, ritenendo sufficiente il rinvio nell'avviso a delibere comunali sul valore delle aree e determinando poi la base imponibile in via equitativa nel 40% del valore originariamente accertato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché il giudice avrebbe deciso sulla congruità della base imponibile senza specifica domanda; 2) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, per mancata applicazione dei criteri legali di stima del valore venale; 3) ulteriore violazione dello stesso art. 5, comma 5, per avere il giudice usato un criterio equitativo. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo: 1) difetto di motivazione dell'avviso per rinvii per relationem a delibere comunali; 2) nullità della sentenza per ultrapetizione, sostenendo che l'ente avesse integrato postumamente la motivazione e mutato la causa petendi con documenti prodotti in giudizio; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR fondato la rideterminazione su presunzioni non gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, nonché il terzo motivo del ricorso incidentale, ritenendo illegittima la determinazione equitativa del valore dell'area effettuata dal giudice regionale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché ridetermini il valore dell'area tassata applicando i criteri vincolanti dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice si pronunci sulla congruità della base imponibile richiesta dal contribuente e quando la rideterminazione del valore sia coerente con il thema decidendum; nel processo tributario il giudice può rideterminare la pretesa
art. 5, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1992, n. 504
la base imponibile ICI delle aree fabbricabili deve essere determinata secondo i parametri legali vincolanti previsti dalla norma; è escluso il ricorso a criteri equitativi sostitutivi
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
l'avviso è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarla efficacemente, anche tramite rinvio a delibere comunali conoscibili
artt. 52 e 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
legittimano l'adozione di atti comunali che predeterminino valori delle aree edificabili, utilizzabili come fonte presuntiva e indice di valutazione
richiamato in relazione alla contestazione della contribuente sulle presunzioni poste a base della rideterminazione del valore
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la decisione di merito è stata censurata perché la rideterminazione equitativa non si fondava adeguatamente su tali requisiti
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato il veicolo per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato il veicolo per denunciare la nullità della sentenza per ultrapetizione
richiamato quanto al deposito della memoria nel procedimento camerale
Massime di principio
- In materia di ICI sulle aree fabbricabili, la base imponibile deve essere determinata esclusivamente mediante i criteri legali di stima del valore venale in comune commercio; il giudice non può sostituire tali criteri con una valutazione equitativa.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa nei suoi elementi essenziali e quando richiama atti generali comunali idonei a rendere conoscibile il parametro di valore utilizzato, anche per relationem e anche mediante rinvii multipli, se il contenuto finale resta conoscibile.
- Nel processo tributario, la rideterminazione del valore imponibile da parte del giudice non integra ultrapetizione, poiché il giudizio ha natura di impugnazione-merito e mira a una decisione sostitutiva dell'accertamento impugnato.
- La produzione in giudizio di documenti a sostegno di una diversa quantificazione del valore non comporta, di per sé, mutamento della causa petendi, quando resta fermo il medesimo oggetto della pretesa fiscale.
- La valutazione del valore venale del suolo non può fondarsi su un parametro meramente presuntivo o conciliativo se non è ancorata ai criteri legali specifici previsti per l'ICI.
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