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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35857/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Tre soggetti, che assumevano di essere detentori qualificati e di aver conservato il possesso di un fondo agricolo in virtù di un contratto di affitto stipulato con la parrocchia, avevano proposto azione possessoria ex art. 1168 c.c. chiedendo la reintegrazione dopo uno spoglio verificatosi nel 1999. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda e riconosciuto anche il risarcimento del danno; in appello, però, la decisione era stata riformata, ritenendosi non provato che i ricorrenti avessero mantenuto, dopo il 1995/1996, un contatto materiale con il terreno, anche perché risultavano interrotti sia la coltivazione sia il pagamento dei canoni. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale non aveva considerato la prova del pagamento dei canoni fino al 1998 e le deposizioni che attestavano coltivazione fino al 1999; 2) nullità della sentenza d'appello per irregolare composizione del collegio, poiché vi aveva partecipato un giudice ausiliario non in veste di relatore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'inammissibilità della procura speciale perché la procura cartacea, poi digitalizzata e firmata digitalmente dall'avvocato, era valida secondo la disciplina del processo telematico e la giurisprudenza di legittimità sulle firme digitali equivalenti CAdES/PAdES. Sul secondo motivo ha ritenuto legittima la composizione del collegio d'appello, osservando che la normativa sui giudici ausiliari consente la loro partecipazione al collegio anche quando non siano relatori e che non vi era quindi alcun vizio di costituzione del giudice. Sul primo motivo ha affermato che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato il fatto del pagamento dei canoni, ma lo aveva ritenuto cessato nel 1996; inoltre la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove testimoniali, non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato la decisione di merito sfavorevole ai ricorrenti e li ha condannati alle spese, dando atto anche dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione di reintegrazione nel possesso proposta dagli attori originari

  • art. 83 c.p.c.

    la procura può essere apposta anche su foglio separato o su documento informatico e, se cartacea, va trasmessa in copia informatica autenticata dal difensore

  • art. 18 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    la procura si considera apposta in calce anche quando è rilasciata su documento informatico separato o su foglio separato di cui sia estratta copia informatica anche per immagine

  • artt. 62-72 d.l. 21 giugno 2013, n. 69

    disciplinano i giudici ausiliari d'appello e consentono la loro partecipazione ai collegi della corte d'appello nei limiti previsti dalla legge

  • art. 68 d.l. 21 giugno 2013, n. 69

    nel collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario, ma non è richiesto che il giudice ausiliario sia necessariamente relatore

  • art. 72 d.l. 21 giugno 2013, n. 69

    attribuisce ai giudici ausiliari lo stato giuridico di magistrati onorari

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omesso esame di singoli elementi istruttori né la mera rivalutazione delle prove

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata è valida se la copia informatica è autenticata dal difensore con firma digitale, secondo la disciplina del processo telematico; le firme digitali PAdES e CAdES sono equivalenti ai fini della validità dell'atto.
  • La partecipazione di un giudice ausiliario al collegio della corte d'appello è legittima anche quando il giudice ausiliario non svolga la funzione di relatore, purché sia rispettato il limite legale di non più di un ausiliario per collegio.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia del tutto omesso di considerare un fatto storico decisivo e discusso; non ricorre se il fatto sia stato comunque valutato, ancorché in modo sfavorevole alla parte, né quando la doglianza miri a una nuova valutazione delle prove.
  • La detenzione o il possesso non si conservano per il solo elemento intenzionale se sia venuto meno, per un apprezzamento di fatto del giudice di merito, ogni effettivo contatto materiale o disponibilità del bene.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura per omesso esame in una critica alla ponderazione delle prove testimoniali svolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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