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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36137/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di calcolo della pena pecuniaria, denunciando violazione dell'art. 134 c.p. perché la multa sarebbe stata fissata in euro 1.334,00 anziché 1.333,00; (2) vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva specifica qualificata, contestando che i giudici di merito non avrebbero indicato le ragioni per cui il fatto attuale denoterebbe una maggiore pericolosità personale tale da giustificare la qualificazione recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non idoneo a contestare in modo specifico le argomentazioni delle sentenze di merito riguardo alla recidiva: i giudici avevano infatti motivato la qualificazione basandosi sulla gravità della condotta, sul numero e sull'omogeneità dei precedenti, escludendo l'occasionalità della recidiva. Il primo motivo è stato qualificato come errore materiale di computo e la Corte ha ritenuto che, secondo l'orientamento maggioritario, la rettifica di simili errori da parte della Cassazione sia esercitabile solo se il ricorso è ammissibile; pertanto non è stata effettuata alcuna rettifica. Per effetto dell'inammissibilità, resta confermata la condanna di cui alla sentenza impugnata (responsabilità ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; pena di 6 mesi e 20 giorni di reclusione e multa pari a euro 1.334,00) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)

    Norma che punisce le condotte in materia di stupefacenti; la responsabilità dell'imputato è stata affermata in concreto a seguito del rinvenimento di marijuana, denaro e bilancino.

  • codice penale

    Richiamata in relazione al calcolo della pena pecuniaria; il ricorrente ha denunciato un errore materiale nel computo della multa, ma la Corte ha ritenuto tale questione non risolvibile in cassazione dato lo stato di inammissibilità del ricorso.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Norma invocata come titolo formale del ricorso per cassazione (indicazione dei motivi); il ricorso doveva rispettare i requisiti di specificità richiesti per la cassazione.

  • codice di procedura penale

    Riferimento alle regole sulla rettifica e sui poteri della Corte: la Corte osserva che l'art. 619 non ha natura derogatoria rispetto all'art. 130, per cui il potere di rettifica in Cassazione è esercitabile solo se il ricorso è ammissibile, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario.

  • Corte costituzionale, sentenza

    Utilizzata per motivare l'applicazione delle sanzioni per l'inammissibilità (assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non riscontrata), giustificando così l'imposizione della sanzione pecuniaria per le spese processuali.

Massime di principio

  • Un motivo in cassazione che si limiti ad affermazioni generiche sulla carenza di motivazione è normalmente dichiarato inammissibile: è necessario confrontare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata e indicare, con specificità, gli errori di fatto o di diritto.
  • L'applicazione della recidiva qualificata deve risultare da una motivazione che colleghi i precedenti alla maggiore pericolosità: la Corte accetta argomentazioni basate sulla gravità della condotta, sul numero e sull'omogeneità dei precedenti e sulla loro vicinanza temporale per escludere l'occasionalità della recidiva.
  • Gli errori materiali o di computo (es. nella determinazione della multa) possono essere correggibili, ma la Cassazione in genere interviene solo se il ricorso è ammissibile; quindi, prima di proporre ricorso, conviene valutare e risolvere le questioni di ammissibilità e di specificità dei motivi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta quasi sempre la conferma del titolo esecutivo della sentenza impugnata e può comportare l'addebito delle spese processuali e di sanzioni pecuniarie accessorie a carico del ricorrente.
  • Per impugnare con successo l'applicazione della recidiva o la determinazione della pena pecuniaria è utile concentrare il gravame su punti di diritto chiari, documentare la distanza temporale e la non omogeneità dei precedenti ove si sostenga l'inesistenza della recidiva, oppure dimostrare in modo inequivocabile l'errore di calcolo con riferimenti normativi precisi.

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