Cassazione Civile, Ordinanza n. 25435/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dirigente medica del Servizio sanitario nazionale volta a ottenere, dal compimento del quinquennio di servizio con valutazione positiva, il riconoscimento del diritto a un incarico dirigenziale di natura professionale ex art. 27, lett. c), del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000, nonché la corrispondente collocazione nella fascia superiore dell’indennità di esclusività a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del quinto anno. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo che il conferimento dell’incarico fosse sostanzialmente automatico e che il blocco stipendiale non impedisse l’aumento dell’indennità, considerata come emolumento collegato a un superiore livello di responsabilità professionale. L’azienda sanitaria ricorrente ha censurato tale impostazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 15, comma 4, d.lgs. 502/1992, degli artt. 27 e ss. del c.c.n.l. 8.6.2000 e della delibera regionale n. 423/2014, sostenendo che il conferimento degli incarichi di alta professionalità e assimilati non è obbligatorio ma è subordinato alla disponibilità dei posti, all’assetto organizzativo e alla copertura finanziaria, oltre che alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva; ha inoltre contestato l’esclusione dell’operatività del blocco degli aumenti retributivi di cui al d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, rispetto all’indennità di esclusività.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’azienda sanitaria. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando precedenti conformi, e ha cassato la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della dirigente medica. Ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio in considerazione dei contrasti giurisprudenziali di merito risolti solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare l’interpretazione data dai giudici di merito alla disciplina degli incarichi e del trattamento economico dei dirigenti medici.
richiamati per sostenere un’erronea interpretazione letterale e sistematica della disciplina contrattuale e legale sugli incarichi dirigenziali.
art. 15, comma 4, d.lgs. 502/1992
la Corte lo interpreta nel senso che gli incarichi medico-dirigenziali sono attribuiti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti degli incarichi previsti dall’assetto organizzativo, escludendo un automatismo nel conferimento.
richiamato come disposizione che rende evidente la subordinazione del conferimento degli incarichi alla compatibilità con le risorse e con i limiti organizzativi dell’ente.
art. 15-quater, comma 5, d.lgs. 502/1992
la Corte afferma che l’indennità di esclusività prevista per i medici nelle fasce superiori non è evento straordinario della dinamica retributiva e resta soggetta al blocco stipendiale.
art. 27 c.c.n.l. 8.6.2000
la Corte esclude che dalla disciplina contrattuale derivi un diritto automatico al conferimento dell’incarico dopo il quinquennio valutato positivamente.
considerato applicabile al blocco dei trattamenti economici e delle progressioni di carriera, ivi compresa l’indennità di esclusività.
art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. 122/2013
richiamato come ulteriore norma di proroga/applicazione del blocco stipendiale ai trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici.
utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato per il rinvio alle motivazioni dei precedenti conformi.
artt. 3, 53 e 97 Cost.
menzionati come parametri costituzionali evocati nei precedenti, ma disattesi dalla Corte nel confermare l’assetto interpretativo già espresso.
Massime di principio
- Il conferimento di incarichi dirigenziali nel servizio sanitario nazionale a favore del medico che abbia superato con esito positivo il quinquennio non opera in modo automatico: esso resta subordinato alla disponibilità di posti, alla copertura finanziaria e alle regole selettive previste dalla disciplina collettiva e organizzativa dell’ente.
- Dalla maturazione del quinquennio non deriva, di per sé, un diritto soggettivo incondizionato all’attribuzione di un incarico di alta professionalità o assimilato; la valutazione positiva costituisce solo un presupposto, non sufficiente da solo a imporre il conferimento.
- L’indennità di esclusività dei dirigenti medici nelle fasce superiori, pur correlata all’anzianità e alla valutazione positiva, non integra un evento straordinario della dinamica retributiva e resta soggetta ai blocchi stipendiali previsti dalla legislazione finanziaria.
- Il riconoscimento di un incarico dirigenziale e quello dell’indennità di esclusività sono piani autonomi: l’eventuale attribuzione dell’incarico non modifica automaticamente la misura dell’indennità, se la disciplina di contenimento della spesa pubblica ne impedisce l’adeguamento.
- Quando la questione sia già stata risolta da precedenti conformi della Corte di cassazione, il giudice di legittimità può richiamarne le motivazioni e, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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