Cassazione Civile, Ordinanza n. 11150/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dipendente di un comune chiedeva l'accertamento del diritto all'inquadramento nella categoria C, in luogo della categoria B, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. Il tribunale respingeva la domanda e la corte d'appello confermava. In cassazione la lavoratrice proponeva sei motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. e delle declaratorie del contratto collettivo regionale del comparto unico Friuli Venezia Giulia, chiedendo di fatto alla Corte di interpretare direttamente le disposizioni contrattuali tra categoria B e categoria C; con gli altri motivi lamentava vizi motivazionali e violazione di norme in tema di valutazione delle prove, retribuzione e mansioni, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente apprezzato il compendio probatorio, le qualificazioni acquisite tramite corsi e la prevalenza delle mansioni effettivamente svolte rispetto a quelle formalmente inquadrate in B. Il comune resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la ricorrente sollecitava una diretta interpretazione del contratto collettivo regionale, mentre in cassazione è consentito solo il controllo sulla corretta applicazione dei criteri legali di ermeneutica, non una nuova interpretazione del testo contrattuale; ciò vale, in particolare, per i contratti collettivi integrativi o a efficacia territoriale limitata. Anche i restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché formulati in modo generico, limitati a censure di motivazione e a richiami apodittici di norme, senza dedurre in concreto una violazione di legge né un omesso esame di fatti decisivi; inoltre, la decisione d'appello confermava quella di primo grado sulle medesime ragioni e sui medesimi fatti, rendendo inoperante la censura di omesso esame del fatto decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto consente il controllo di legittimità, ma non la diretta interpretazione del contratto collettivo regionale o integrativo da parte della Cassazione.
art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato in corrispondenza dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per il sindacato sulle sentenze che applicano contratti e accordi collettivi.
Sono i criteri legali di interpretazione contrattuale, che devono essere specificamente indicati come violati; non basta chiedere una nuova interpretazione del contratto.
È citato nel motivo relativo alla valutazione del compendio probatorio, senza che sia chiarito in concreto il vizio dedotto.
È richiamato insieme all'art. 2727 c.c. in relazione all'apprezzamento delle prove presuntive, ma senza dedurre una specifica violazione.
È evocato come norma sulla valutazione delle prove, ma la censura resta generica e non dimostra un effettivo errore di diritto.
È menzionato nel contesto delle doglianze sulla retribuzione correlata alla qualifica, senza sviluppo idoneo a integrare una violazione di legge.
È richiamato nella contestazione sulle mansioni svolte e sulla retribuzione, ma senza una specifica illustrazione del vizio normativo.
È citato nel secondo motivo, ma la censura non spiega in che modo la norma sarebbe stata violata.
È citato nel secondo motivo, senza una concreta deduzione di errore di diritto.
art. 56 d.lgs. 29/93
È richiamato nel secondo motivo, ma solo in modo apodittico e non correlato a una specifica violazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni e sui medesimi fatti, e quando il motivo si risolve in un nuovo apprezzamento del merito.
È richiamato per escludere la deducibilità del vizio di omesso esame del fatto decisivo nelle condizioni descritte dalla Corte.
È la norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova e diretta interpretazione di un contratto collettivo integrativo o territorialmente limitato; il controllo è circoscritto alla verifica della corretta applicazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale e dei vizi di diritto eventualmente dedotti in modo specifico.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare con precisione la norma asseritamente violata e spiegare in che consista la violazione; il mero richiamo di disposizioni, accompagnato da una diversa lettura del fatto o del contratto, rende la censura inammissibile.
- La censura di vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o in un generico dissenso rispetto all'apprezzamento del giudice di merito; occorre la deduzione di un effettivo omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti.
- Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni e sui medesimi fatti, non è configurabile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo nei termini dedotti dal ricorrente.
- La formulazione generica e povera di contenuto dei motivi, specie se limitata a rubriche assertive e a richiami normativi non sviluppati, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
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