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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19763/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato in aumento la rendita catastale dichiarata tramite DOCFA per un parco eolico. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo sufficientemente motivati gli avvisi e qualificando le torri eoliche come elementi mobili imbullonati, strutturalmente connessi al suolo e quindi assoggettabili a rendita. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che le torri eoliche dovessero essere escluse dalla stima diretta in quanto componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo; (2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione degli avvisi; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. per carenza di prova sul valore attribuito al palo eolico; (4) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle prove tecniche offerte dalla contribuente, in particolare sulla perizia relativa agli aerogeneratori e sulla vetustà degli impianti ai fini della stima.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione. Ha ritenuto decisiva la questione della corretta applicazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 alle torri eoliche e ha affermato che il giudice di merito non aveva svolto l'accertamento necessario sulla loro autonomia funzionale o, al contrario, sulla loro integrazione essenziale e inscindibile nel processo produttivo. La motivazione della CTR è stata giudicata insufficiente perché fondata su una qualificazione meramente strutturale e non sul criterio, ritenuto dirimente, della funzionalità al processo produttivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge per i primi tre motivi di ricorso.

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

    La norma esclude dalla rendita catastale non già in base al solo criterio dell'ancoraggio fisico al suolo, ma in ragione della funzionalità allo specifico processo produttivo; assumono rilievo le componenti impiantistiche prive di autonoma utilità reddituale al di fuori di quel processo.

  • art. 2, commi 1 e 3, d.m. 28/1998

    È richiamato come normativa di settore nella censura, insieme alla disciplina sulla stima catastale, ma il provvedimento non ne sviluppa autonomamente il contenuto.

  • art. 7 L. 212/2000

    È invocato per censurare la motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte, però, non fonda la decisione su tale profilo in modo autonomo.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per lamentare la mancanza di prova del valore attribuito ai beni, ma la decisione ruota soprattutto sull'erronea qualificazione catastale e sul mancato accertamento di fatto da parte del giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro della nullità per omessa pronuncia sulle prove offerte e sulla vetustà degli impianti.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È richiamato come base del motivo di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dopo la L. 208/2015, il criterio decisivo non è la mera infissione o stabilità fisica del manufatto, ma la sua funzionalità allo specifico processo produttivo.
  • Devono essere esclusi dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e impianti che, pur strutturalmente connessi al bene, non apportano un'utilità apprezzabile all'immobile al di fuori del processo produttivo in cui operano.
  • Per stabilire se una componente di un impianto industriale o energetico rientri nella rendita, il giudice di merito deve accertarne l'autonomia funzionale o, al contrario, la sua integrazione essenziale e inscindibile nell'impianto produttivo.
  • Una motivazione che qualifichi il bene solo come elemento imbullonato o strutturalmente connesso al suolo non è sufficiente se non affronta il profilo della strumentalità rispetto al processo produttivo e dell'eventuale autonomia utilitaristica della componente.
  • In tema di stima catastale, la prova e la motivazione devono misurarsi con la specifica funzione economico-produttiva del bene, non potendosi limitare a formule descrittive della sua consistenza materiale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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