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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23547/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2006 relativo a un terreno sito nel comprensorio di Tor Marancia. La contribuente aveva contestato la qualificazione dell’area come edificabile, deducendo che il terreno era inserito dal 2002 nel Parco regionale dell’Appia Antica e faceva parte di un procedimento di compensazione urbanistica non ancora concluso. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento dell’atto ritenendo insussistente il presupposto impositivo, perché nel periodo d’imposta il terreno non era edificabile e non poteva essere tassata una mera aspettativa edificatoria non ancora definita. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005, dell’art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 23 l. n. 1150/1942 e dell’art. 3, comma 21, delle NTA del PRG di Roma, sostenendo che l’inclusione dell’area nella procedura di compensazione urbanistica ne comportasse comunque una valorizzazione diversa da quella agricola e che la CTR avesse erroneamente escluso il presupposto dell’imposta.

La decisione

La Corte ha preso atto, sulla base della documentazione in atti, che la controricorrente aveva aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e aveva effettuato il pagamento richiesto per il perfezionamento della definizione in data 21 maggio 2019. Poiché non era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risultava notificato il diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, senza liquidazione giudiziale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato dal ricorrente quale norma sostanziale sull’ICI e sul presupposto impositivo relativo ai terreni.

  • art. 11 quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203 del 2005

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla tassazione delle aree edificabili.

  • art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006

    richiamato dal ricorrente come ulteriore base normativa per la qualificazione dell’area e del relativo valore imponibile.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato insieme alle altre disposizioni sulla determinazione del valore dei terreni edificabili ai fini ICI.

  • art. 23 l. n. 1150 del 1942

    richiamato in combinato disposto con le norme urbanistiche locali ai fini della qualificazione edificatoria del terreno.

  • art. 3, comma 21, norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale di Roma

    richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina urbanistica del suolo oggetto di accertamento.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018

    "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo..."

    disciplinata la sospensione del processo in caso di richiesta di definizione agevolata e il meccanismo di permanenza della sospensione fino alle scadenze previste.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018

    "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020..."

    la Corte lo richiama per evidenziare il termine entro cui doveva essere notificato l’eventuale diniego e la sua impugnabilità.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto..."

    fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio per mancata istanza di trattazione dopo la definizione agevolata.

  • Cass. Sez. 5, n. 21826/2020

    richiamata per affermare che, nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non vanno liquidate dal giudice.

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria è validamente definita con la procedura agevolata prevista dalla legge, e non intervengono istanza di trattazione né diniego nei termini stabiliti, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • La definizione agevolata produce l’arresto del processo indipendentemente dall’esame del merito del ricorso, se risulta perfezionata sulla base della documentazione versata in atti.
  • Nel giudizio dichiarato estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e il giudice non deve procedere a nuova liquidazione.
  • L’eventuale contestazione del merito dell’avviso di accertamento diviene irrilevante quando interviene una causa legale di estinzione del processo fondata sulla definizione della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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