Cassazione Civile, Ordinanza n. 08180/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IVA 2007 richiesto da una società poi fallita, relativo a un'operazione di vendita di unità immobiliari sulle quali erano stati eseguiti lavori di recupero. La contribuente sosteneva che l'imposta fosse stata versata in misura eccedente, perché avrebbe dovuto applicarsi l'aliquota agevolata del 10% anziché quella ordinaria; inoltre, dopo un anno dall'operazione, non aveva potuto ricorrere alla nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972. I giudici di merito avevano ritenuto possibile il rimborso anche fuori da tale procedura e la CTR aveva riconosciuto anche gli interessi dalla domanda al soddisfo. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 23 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente qualificato come nuove le difese dell'Ufficio in giudizio; con il secondo denunciava violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la procedura di variazione fosse l'unica percorribile e che, in ogni caso, incombeva sulla contribuente la prova dei presupposti del rimborso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti motivati. Ha confermato che, in materia di indebito IVA, la nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972 non è uno strumento obbligatorio, ma una facoltà del contribuente, che può sempre scegliere l'azione generale di rimborso. Ha però cassato la sentenza impugnata perché il giudice d'appello aveva errato nel ritenere precluse all'Agenzia difese e argomentazioni ulteriori rispetto al diniego amministrativo: nel giudizio di impugnazione del rifiuto di rimborso, la contribuente assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i presupposti del proprio diritto, mentre l'Amministrazione può svolgere controdeduzioni anche non integralmente coincidenti con la motivazione del diniego. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di merito non aveva compiuto l'accertamento fattuale sulla sussistenza dei presupposti per il rimborso. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Nel giudizio di impugnazione del diniego di rimborso l'Amministrazione finanziaria può svolgere controdeduzioni e argomenti difensivi ulteriori rispetto alle ragioni espresse nel provvedimento amministrativo, senza che ciò integri ultrapetizione.
La procedura di variazione non è obbligatoria in caso di indebito IVA, ma costituisce una facoltà del contribuente; resta possibile l'azione generale di rimborso.
Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente, che assume la posizione sostanziale di attore, deve provare i presupposti del diritto azionato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati esaminati come denunce di violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di indebito IVA, la nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972 non costituisce l'unico rimedio esperibile dal contribuente, che può optare per l'azione generale di rimborso.
- Nel giudizio promosso contro il diniego di rimborso tributario, il contribuente ha la posizione sostanziale di attore e sopporta l'onere di provare i presupposti del credito restitutorio.
- L'Amministrazione finanziaria, convenuta nel giudizio di impugnazione del diniego di rimborso, può articolare difese e contestazioni anche ulteriori rispetto alla motivazione espressa nel provvedimento di rigetto, senza incorrere in ultrapetizione.
- Il giudice del merito, investito di una domanda di rimborso, deve accertare in concreto la sussistenza dei presupposti del diritto alla restituzione, non potendo limitarsi a escludere l'ammissibilità delle difese dell'Ufficio.
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