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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24855/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni ex dipendenti di una società editrice hanno chiesto la restituzione delle somme trattenute in busta paga a titolo di ritenute IRPEF nel periodo successivo al sisma del 13 dicembre 1990 e non versate all’erario, sostenendo che la datrice di lavoro avesse beneficiato della disciplina agevolativa di cui all’art. 9, comma 16/17, L. n. 289/2002, versando solo il 10% del dovuto e trattenendo per sé il residuo 90%. Il Tribunale ha respinto la domanda, ma la Corte d’appello l’ha accolta in parte, riconoscendo il diritto alla restituzione per gli anni 1991 e 1992 e rigettandolo per dicembre 1990. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 100 c.p.c., deducendo il difetto di legittimazione attiva/passiva dei lavoratori e sostenendo che, dopo la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 sull’illegittimità dell’aiuto di Stato, il debito fiscale residuo sarebbe comunque rimasto in capo alla società verso l’erario, con conseguente necessità per i lavoratori di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate; 2) violazione degli artt. 2 d.lgs. n. 546/1992 e 5 c.p.c., assumendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario; 3) violazione dell’art. 2935 c.c., per avere la Corte d’appello fatto decorrere la prescrizione dal pagamento dell’ultima rata della definizione agevolata (18 aprile 2006) anziché da un momento anteriore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, perché nuova, e comunque infondata, la doglianza sulla legittimazione attiva/passiva; ha escluso il difetto di giurisdizione, qualificando la controversia come relativa non al debito fiscale della società, ma alla legittimità della trattenuta retributiva e al credito di natura retributiva del lavoratore verso il datore di lavoro; ha infine confermato che il diritto alla restituzione sorge solo al perfezionamento della definizione agevolata, coincidente con il pagamento dell’ultima rata, sicché la prescrizione quinquennale era stata tempestivamente interrotta dalla notifica dell’atto introduttivo del 18 marzo 2011. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    la censura sulla legittimazione è stata ritenuta inammissibile perché nuova e comunque infondata, essendo il credito azionato dai lavoratori diretto contro il datore di lavoro quale sostituto d'imposta.

  • art. 5 c.p.c.

    la giurisdizione si determina con riguardo al momento della domanda; i mutamenti successivi di fatto o di diritto non incidono sul riparto di giurisdizione.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    la controversia non rientra nella giurisdizione tributaria perché non riguarda la debenza o misura del tributo del lavoratore, ma il rapporto retributivo tra lavoratore e datore di lavoro.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    "La definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto ... diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10"

    il beneficio si perfeziona solo con il pagamento dell'ultima rata; fino a quel momento non si consolida l'effetto utile ai fini della restituzione delle somme trattenute e non versate.

  • art. 9, comma 10, L. n. 289/2002

    gli effetti della definizione agevolata si producono solo al perfezionamento della procedura.

  • art. 2935 c.c.

    il diritto alla restituzione sorge quando la definizione agevolata si perfeziona, cioè con l'ultima rata pagata, da cui decorre il termine di prescrizione.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    la disciplina agevolativa è stata considerata aiuto di Stato illegittimo solo per i contribuenti imprenditori, non per i lavoratori dipendenti.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    richiamato nel ragionamento sulla compatibilità di aiuti individuali connessi ai danni da calamità naturale, purché non vi sia sovracompensazione.

  • art. 429 c.p.c.

    richiamato come parte della disciplina applicabile al credito retributivo del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

  • art. 9, comma 16, L. n. 289/2002

    richiamato come base della disciplina agevolativa per il sisma del 13 dicembre 1990.

Massime di principio

  • Quando il datore di lavoro ha operato ritenute fiscali sulla retribuzione e, per effetto di una definizione agevolata, non le ha integralmente versate all’erario, il lavoratore può agire nei suoi confronti per la restituzione delle somme trattenute e non versate, poiché il credito conserva natura retributiva.
  • La giurisdizione va verificata con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda; sopravvenienze normative o fattuali non spostano la giurisdizione già radicata.
  • Una controversia che abbia ad oggetto non la debenza del tributo in sé, ma la legittimità della trattenuta operata in busta paga dal sostituto d’imposta e il correlato credito del dipendente, appartiene al giudice ordinario e non al giudice tributario.
  • In materia di definizione agevolata collegata al sisma del 13 dicembre 1990, il diritto alla restituzione delle somme trattenute e non versate sorge solo al perfezionamento della procedura agevolativa; pertanto la prescrizione decorre dal pagamento dell’ultima rata utile a completare la definizione.
  • L’illegittimità dell’agevolazione fiscale quale aiuto di Stato, accertata nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa, non si estende automaticamente ai lavoratori dipendenti, quando il rapporto controverso riguarda il credito retributivo verso il datore di lavoro sostituto d’imposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneInadempimentoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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