Cassazione Penale, Sentenza n. 29482/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un soggetto condannato, detenuto, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p. La difesa sosteneva che l'imputato non avesse avuto effettiva conoscenza del processo svoltosi dopo un primo procedimento in cui era stato presente, poiché nel diverso procedimento sfociato nella sentenza della Corte d'appello di Venezia sarebbe mancata una valida instaurazione del contraddittorio: indirizzo di elezione di domicilio risultato inesistente, mancata emissione del decreto di irreperibilità, notificazioni al difensore non precedute da regolare declaratoria di assenza, e successiva celebrazione del giudizio in sua totale inconsapevolezza. Con l'atto di ricorso veniva inoltre dedotta istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., perché la procura speciale per impugnare l'ordinanza sarebbe stata autenticata tardivamente dall'amministrazione penitenziaria, nonostante la sollecitazione difensiva, con conseguente tardività non imputabile all'interessato. Il ricorso contestava anche la qualificazione del caso nel regime transitorio della legge n. 67 del 2014 e denunciava violazioni degli artt. 178, lett. c), 180, 420-bis, 150, 161, comma 4, 548, comma 3, e 629-bis c.p.p., oltre all'art. 15-bis l. n. 67 del 2014, e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., ritenendo non dimostrata la causa non imputabile della decadenza: la difesa si era limitata a rappresentare il tardivo perfezionamento dell'autenticazione della procura speciale, senza allegare in modo puntuale e documentato le iniziative tempestivamente intraprese per evitare la scadenza del termine. La Corte ha affermato che la restituzione nel termine richiede la prova rigorosa di un impedimento assoluto, imprevedibile e non superabile con l'ordinaria diligenza, e che la mera difficoltà organizzativa o l'inerzia difensiva non bastano. Rigettata l'istanza, è stata ritenuta tardiva anche l'impugnazione dell'ordinanza che negava la rescissione del giudicato, con conseguente inammissibilità del ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
rimedio straordinario della rescissione del giudicato; nel caso concreto l'impugnazione dell'ordinanza che lo aveva negato è stata ritenuta tardiva dopo il rigetto della restituzione nel termine.
la restituzione nel termine richiede la prova rigorosa che la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte; non basta la mera allegazione di un ritardo nell'autenticazione della procura, occorrendo la dimostrazione delle iniziative diligentemente assunte per evitare la decadenza.
richiamato dalla difesa quale parametro per sostenere l'inapplicabilità della disciplina transitoria e la necessità di un diverso trattamento processuale nei casi di assenza.
invocato come norma processuale violata per dedotte nullità della fase di instaurazione del contraddittorio e delle notificazioni.
richiamato insieme alle nullità processuali per sostenere l'invalidità degli atti del procedimento.
richiamato in relazione alle notificazioni effettuate nell'ambito del procedimento.
richiamato per contestare la notifica al difensore di fiducia in luogo dell'imputato.
richiamato dalla difesa nel quadro delle censure sulle notificazioni degli atti decisori.
richiamato quale norma relativa alla rescissione del giudicato.
richiamato per contestare l'applicazione del regime transitorio e per sostenere la compatibilità costituzionale e convenzionale della disciplina.
Massime di principio
- La restituzione nel termine richiede una prova rigorosa della non imputabilità della decadenza: il richiedente deve allegare e dimostrare non solo l'impedimento, ma anche le concrete iniziative tempestivamente adottate per superarlo.
- La causa non imputabile non coincide con una generica difficoltà organizzativa o con il ritardo di un adempimento: occorre un impedimento assoluto, imprevedibile e non superabile con l'ordinaria diligenza professionale.
- Quando la decadenza deriva da un'attività difensiva rimessa a terzi, la parte deve comunque provare di avere esercitato una diligente e continua azione di impulso e sollecitazione; la sola indicazione dell'esito tardivo dell'adempimento non basta.
- Se viene rigettata la restituzione nel termine necessaria per proporre validamente l'impugnazione, l'impugnazione successiva deve essere dichiarata inammissibile per tardività.
- L'inerzia difensiva non documentata integra un difetto imputabile alla sfera organizzativa della difesa e impedisce il riconoscimento della non imputabilità della decadenza.
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