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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09910/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2012 con recupero a tassazione di IRES e IVA nei confronti di una società attiva nel commercio di rottami ferrosi. L'Ufficio contestava costi ritenuti fittizi perché riferiti a fatture e autofatture relative a operazioni inesistenti, nonché spese legali ritenute non inerenti perché sostenute per l'assistenza penale di amministratori della società. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto in parte l'appello, ritenendo deducibili le spese legali e riducendo le sanzioni per favor rei, ma confermando la sostanza della ripresa sui costi da operazioni inesistenti. Il fallimento ricorrente ha proposto cinque motivi: omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, assumendo che fossero stati ignorati elementi idonei a dimostrare l'effettività degli acquisti e la correttezza dei costi; violazione dell'art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, sostenendo che la norma si applicasse anche alle operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e imponesse di espungere i ricavi fittizi entro i limiti dei costi non dedotti; omessa pronuncia sul motivo di appello fondato sull'art. 53 Cost. per avere la società subìto imposizione sul profitto lordo anziché netto. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando l'affermazione di deducibilità delle spese legali sostenute per la difesa penale del presidente/amministratore.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale per la doppia conforme e per difetto di specificità, ha ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, ed ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, ha escluso la deducibilità delle spese legali sostenute dalla società per la difesa penale del proprio amministratore, ritenendo non conforme ai principi sull'inerenza l'affermazione della CTR che le aveva considerate fiscalmente deducibili. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al capo accolto sul ricorso incidentale e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    "omesso esame di un fatto decisivo"

    Il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; inoltre riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera valutazione delle prove.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Quando primo e secondo grado decidono sulla base delle medesime ragioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrata la diversità delle rationes decidendi di merito.

  • artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    La censura sulle presunzioni non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito; il giudice può fondare l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento può essere fondato su presunzioni e sulla ricostruzione induttiva della fittizietà delle operazioni quando emergano elementi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012

    "ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi"

    La norma si applica sia alle operazioni oggettivamente sia a quelle soggettivamente inesistenti; nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti non basta il coinvolgimento dell'acquirente nel circuito fraudolento per negare la deduzione, ma restano fermi i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza del costo.

  • art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva non risulta violato quando il contribuente non dimostri la fittizietà dei ricavi da espungere e l'accertamento sia fondato su elementi presuntivi non vinti dalla prova contraria.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    La deducibilità dei costi richiede l'inerenza all'attività d'impresa, intesa in senso qualitativo come riferibilità del costo all'esercizio dell'impresa; non è sufficiente una generica utilità o connessione indiretta. Le spese per la difesa penale dell'amministratore non sono costi inerenti all'attività sociale legittima.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice d'appello, accertando la fittizietà delle operazioni e la mancata prova contraria del contribuente, esclude logicamente il presupposto della domanda fondata sulla corrispondenza tra ricavi fittizi e costi da espungere.

  • art. 342 c.p.c.

    Il giudizio di appello è devolutivo nei limiti dei motivi dedotti, ma nel caso concreto la censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la questione era stata comunque assorbita dall'accertamento principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo: il vizio sussiste solo se il fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso, non è stato considerato dal giudice.
  • L'accertamento fiscale può essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti; la critica in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • In materia di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, la disciplina dell'art. 8 d.l. n. 16 del 2012 opera nei limiti indicati dalla norma, ma restano necessari i requisiti generali di deducibilità del costo: effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza.
  • Ai fini della deduzione, l'inerenza va intesa come riferibilità qualitativa del costo all'attività imprenditoriale; sono escluse le spese collocate in una sfera estranea all'impresa, come quelle per la difesa penale personale dell'amministratore, anche se indirettamente utili alla società.
  • Quando l'accertamento riguarda operazioni qualificate come oggettivamente inesistenti, il contribuente che invochi l'espunzione dei ricavi deve fornire la prova della fittizietà dei componenti positivi e della corrispondenza con gli acquisti contestati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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