Sentenza n. 842/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del diniego di annullamento “in autotutela” della Scia prot. n. -OMISSIS- depositata a nome di -OMISSIS-, pervenuto con atto prot. n. -OMISSIS- del 27 aprile 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di annullamento in autotutela di una SCIA relativa a lavori di ristrutturazione, recinzione e accessi carrai
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di annullamento in autotutela della SCIA presentata dai controinteressati, deducendo che essa sarebbe stata formata sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi: la pratica avrebbe indicato come interessata dai lavori la sola particella 85, di proprietà esclusiva dei segnalanti, mentre la recinzione e gli accessi carrai avrebbero inciso anche sul mappale 308, in comproprietà con il ricorrente. Ha dedotto la violazione dell'art. 14 della legge regionale Emilia-Romagna n. 15 del 2013 e degli artt. 6, 19 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, il difetto di motivazione e l'assenza dei presupposti del diniego, sostenendo che l'autotutela avrebbe dovuto essere esercitata anche oltre i termini ordinari in presenza di false rappresentazioni. In via subordinata ha lamentato la violazione degli artt. 27, 29 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché il Comune avrebbe dovuto attivare i poteri di vigilanza e repressione per la difformità delle opere dal titolo. Ha inoltre dedotto la mancata acquisizione di assensi della Città Metropolitana per gli accessi sulla strada provinciale, l'invalidità dell'atto comunale per la sua forma di mera comunicazione e l'omessa indicazione dei rimedi. Infine ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal transito e dalla sosta di veicoli sull'area comune e dalla lesione del diritto di proprietà. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse in realtà proprietà e confini, nonché la tardività della sollecitazione dell'autotutela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo sussistente la giurisdizione amministrativa. La posizione dedotta è un interesse legittimo correlato all'esercizio dei poteri comunali di vigilanza, controllo e autotutela edilizia, non un diritto dominicale direttamente azionato. Le questioni di proprietà, confini, comproprietà e uso del mappale 308 possono essere conosciute dal giudice amministrativo soltanto incidentalmente e senza efficacia di giudicato sui diritti reali, devoluti al giudice ordinario. Nel merito, il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego: la SCIA e la variante indicavano quale area dell'intervento la particella 85, sicché non risultava provata una falsa rappresentazione originaria e determinante. L'eventuale successiva esecuzione delle opere sul mappale 308 integra una questione distinta, potenzialmente concernente una difformità esecutiva e comunque richiedente un accertamento complesso sui confini e sui diritti dominicali. La comproprietà del mappale 308 non è di per sé decisiva, poiché lo sarebbe stata soltanto se la SCIA avesse inequivocabilmente riguardato opere su quella particella senza l'assenso del comproprietario. La clausola di salvezza dei diritti dei terzi non esclude ogni verifica comunale sulla legittimazione, ma non impone all'amministrazione di svolgere un'indagine petitoria complessa su confini controversi. Non ricorrevano quindi i presupposti dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990: la deroga ai termini ordinari richiede una falsità accertata, riferita ai presupposti essenziali e determinante per la formazione del titolo, non una successiva controversia sulla delimitazione dell'area o sull'uso della proprietà comune. In assenza di tale falsità, la SCIA restava soggetta ai termini ordinari di intervento previsti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e si era consolidata. Sono state ritenute assertive e non decisive le doglianze sugli assensi per gli accessi alla strada provinciale. L'omessa indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere non ha invalidato l'atto, che aveva contenuto inequivocabilmente provvedimentale, né ha pregiudicato la difesa, essendo il ricorso stato proposto tempestivamente. È stato respinto anche il motivo relativo ai poteri repressivi edilizi, poiché non emergeva un abuso manifesto o una difformità certa dal titolo; l'eventuale interferenza con il mappale 308 richiedeva un accertamento proprietario e tecnico non sostituibile in questa sede. La successiva sanatoria evocata dal ricorrente non era oggetto del giudizio e non poteva integrare retroattivamente la motivazione del diniego. È stata negata anche la verificazione, non necessaria per decidere. La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto derivata dalla domanda di annullamento e non configurabile in assenza di illegittimità dell'azione amministrativa. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia e la sovrapposizione tra profili edilizi e dominicali.
Norme richiamate
La controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa quando riguarda una posizione di interesse legittimo correlata all'esercizio o al mancato esercizio di un potere pubblico.
La SCIA è soggetta ai poteri ordinari di controllo e intervento dell'amministrazione entro i termini previsti dalla disposizione.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
L'annullamento oltre il termine ordinario è possibile in presenza di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false o mendaci, ma solo quando la non veridicità sia accertata, riguardi presupposti essenziali e abbia inciso sulla formazione del titolo; la norma non si applica a una mera controversia sui confini o sull'uso di un'area comune.
art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, l. 241/1990
I termini ordinari di intervento sulla SCIA, richiamati anche a tutela del terzo dal comma 6-ter, decorrono secondo il regime ordinario quando non sia provata una falsa rappresentazione determinante.
art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990
Il terzo può sollecitare l'esercizio dei poteri amministrativi sulla SCIA, ma il consolidamento della segnalazione opera anche nei suoi confronti quando siano decorsi i termini ordinari e non ricorrano i presupposti della deroga per falsità.
artt. 27, 29 e 37 d.P.R. 380/2001
I poteri di vigilanza e repressione edilizia presuppongono l'emersione di una difformità urbanistico-edilizia dal titolo o dalla disciplina applicabile; non è imposto l'avvio del procedimento repressivo in presenza di una difformità meramente ipotizzata e dipendente dalla soluzione di complesse questioni proprietarie.
art. 14 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una violazione determinante, non essendo provata la falsità originaria della SCIA.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La contestazione del mancato esercizio dei poteri comunali di vigilanza, controllo e autotutela su una SCIA integra una posizione di interesse legittimo e appartiene alla giurisdizione amministrativa, anche quando la verifica della legittimità dell'atto richieda un esame incidentale di questioni proprietarie; tale esame non produce giudicato sui diritti reali, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.
- La deroga ai termini ordinari di intervento sulla SCIA prevista per i provvedimenti formati sulla base di false rappresentazioni richiede che la falsità sia accertata, riguardi elementi essenziali e sia stata determinante per la formazione del titolo; non basta una successiva controversia sulla delimitazione dei confini, sulla comproprietà o sull'uso di un'area comune.
- Quando la SCIA e i relativi elaborati individuano una determinata particella come area dell'intervento, l'eventuale successiva esecuzione di opere su altra particella non dimostra automaticamente una falsa rappresentazione originaria: può integrare, se provata, una difformità esecutiva distinta dal vizio genetico del titolo.
- La clausola di salvezza dei diritti dei terzi non esonera l'amministrazione da ogni verifica sulla legittimazione del segnalante, ma non impone lo svolgimento di una complessa indagine tecnica e petitoria su confini o diritti dominicali controversi; in tali casi il procedimento edilizio non può essere trasformato in uno strumento sostitutivo del giudizio civile.
- L'attivazione dei poteri repressivi edilizi presuppone una difformità urbanistico-edilizia manifesta o comunque adeguatamente accertata rispetto al titolo o alla disciplina applicabile; non sussiste un obbligo di avvio del procedimento sanzionatorio quando la dedotta difformità dipenda dalla previa soluzione di una controversia proprietaria.
- L'omessa indicazione nell'atto amministrativo dei termini e dell'autorità cui ricorrere non determina, di per sé, l'invalidità del provvedimento quando il suo contenuto provvedimentale sia inequivoco e l'omissione non abbia concretamente pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa.
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