Cassazione Penale, Sentenza n. 29859/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna il rigetto di una domanda di permesso premio. Il Tribunale aveva respinto la richiesta ritenendo: 1) la presenza di una pena complessiva molto elevata per reati gravi, tra cui l'art. 74 d.P.R. n. 309/1990; 2) un carico pendente per art. 73 d.P.R. n. 309/1990 aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152/1991 con collegamenti a consorteria mafiosa; 3) informative di polizia negative che attesterebbero una pericolosità attuale. Il difensore ha contestato la valutazione: ha osservato che la porzione di pena per l'art. 74 era già stata espiata, che la finalità mafiosa era stata esclusa in sede di giudizio e che erano presenti documenti e pareri positivi dell'amministrazione penitenziaria relativi alla evoluzione della personalità e alla condotta del detenuto.
La decisione
La decisione impugnata è stata annullata con rinvio. La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per difetto e parzialità della motivazione: il Tribunale aveva valorizzato circostanze neutre senza adeguato approfondimento, recepito acriticamente le informative di polizia e omesso di considerare il corredo documentale e i pareri positivi dell'istituto penitenziario. È stato ribadito l'onere di acquisire informazioni adeguate, di valutare regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso, e l'obbligo del giudice di attivare poteri d'ufficio per colmare deficit istruttori. Rinvio per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 30-ter Ordinamento penitenziario
Disciplinando il permesso premio, è indicato che la concessione richiede regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso; la Corte ricorda che tali presupposti devono essere accertati con adeguate informazioni e motivazione specifica
Reato considerato dal Tribunale come elemento di gravità; la Corte precisa che la gravità non esclude automaticamente il beneficio ma impone un più accurato approfondimento valutativo
Reato richiamato per il carico pendente; la Corte osserva che l'aggravante mafiosa non può essere valorizzata se in concreto è stata esclusa nel giudizio penale
Norma relativa all'aggravante; richiamata dal Tribunale ma, come sopra, la sua applicazione non è ammissibile se la finalità mafiosa è stata esclusa nei fatti
art. 65 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Stabilisce la documentazione da allegare alla domanda di permesso premio (parere del direttore, estratto della cartella personale, esito dell'osservazione scientifica); la Corte richiama l'importanza del confronto di tali atti con la decisione del magistrato di sorveglianza
Riguarda l'osservazione scientifica della personalità; la Corte sottolinea che il giudice deve confrontare il parere del direttore e la documentazione psico-sociale con le informazioni acquisite
Principio della devolutività dell'impugnazione: il tribunale, in sede di reclamo, non si limita a censurare la decisione ma decide nel merito considerando anche carenze istruttorie
Attribuisce poteri d'ufficio al giudice per l'assunzione di informazioni; la Corte richiede l'attivazione di tali poteri quando sussistono deficit istruttori
Richiama i poteri previsti per il giudice dell'esecuzione e la possibilità di integrare le informazioni disponibili nel procedimento per i provvedimenti sull'esecuzione
Massime di principio
- La gravità del reato è rilevante ma non automaticamente impeditiva: impone al giudice un più rigoroso e motivato approfondimento.
- Il giudice non può limitarsi a recepire informative di polizia senza specificare i fatti concreti che giustificano la valutazione di pericolosità attuale.
- La presenza di pareri positivi e della documentazione penitenziaria deve essere esplicitamente valutata; l'omissione di tale valutazione può rendere la motivazione apparente e viziata.
- In caso di reclamo il tribunale ha natura devolutiva e deve riesaminare il merito, colmare i deficit istruttori e, se necessario, esercitare i poteri d'ufficio per integrare le informazioni.
- Se un'aggravante (es. finalità mafiosa) è stata esclusa in sede penale, non può essere poi assunta come motivo decisivo per negare benefici dell'esecuzione senza adeguata prova contraria.
- La carenza di documentazione dell'istituto non preclude automaticamente l'accesso al beneficio: il giudice deve attivarsi per acquisire gli elementi mancanti prima di respingere la domanda.
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