Cassazione Penale, Sentenza n. 21691/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona sottoposta a indagine impugnava in cassazione l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere emessa dal GIP in relazione a un procedimento per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per più episodi di cessione e confezionamento di droga. Con il ricorso deduceva: a) per un episodio di cessione di stupefacente, la mancanza di gravi indizi, sostenendo che le immagini e le riprese documentassero solo la sua presenza e non un contributo causale alla cessione; b) per un ulteriore episodio, l'illogicità della motivazione perché fondata su elementi indiretti e non individualizzanti, limitati alla conoscenza dell'altrui attività criminosa, senza apporto concorsuale; c) quanto al reato associativo, l'insussistenza di una partecipazione al sodalizio, anche per la durata limitata della collaborazione e per la mancanza di affectio societatis, prospettando al più un rapporto sinallagmatico con il gruppo; d) sul versante cautelare, il difetto di motivazione e di concretezza/attualità del pericolo di recidiva, valorizzando età, precedente aspecifico e ruolo marginale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte diretti a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, senza un confronto specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre osservato che il tribunale del riesame aveva motivato in modo congruo e non manifestamente illogico sia sulla gravità indiziaria dei singoli episodi di cessione sia sulla partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, valorizzando il contributo concreto dell'indagata, la continuità della sua attività di spaccio e la tenuta della contabilità dell'attività illecita. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto corretta la valutazione del pericolo di recidiva, ancorata all'inserimento stabile nel contesto associativo e non superata da elementi contrari. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
istanza ex art. 309 cod. proc. pen.
norma che disciplina il riesame delle misure cautelari personali
gravi indizi di colpevolezza
la gravità indiziaria va valutata confrontandosi con gli specifici elementi valorizzati dal giudice cautelare; non è consentita una mera rilettura alternativa dei fatti in cassazione
le esigenze cautelari devono essere motivate in termini di concretezza e attualità, ma nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata
in presenza di custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti opera una presunzione relativa di adeguatezza della misura, superabile solo con allegazioni concrete
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
i motivi articolati come violazione di legge e vizio di motivazione sono stati ritenuti inammissibili perché aspecifici e versati in fatto
in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un accordo stabile e una struttura permanente; la partecipazione può desumersi anche da facta concludentia e da una collaborazione inserita organicamente nel sodalizio
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
i reati fine di cessione/confezionamento di stupefacenti possono essere sorretti da gravi indizi fondati su riprese, intercettazioni e risultanze investigative complessive
richiamato per la contestazione concorsuale nei reati fine
Massime di principio
- In sede di legittimità contro ordinanze cautelari, le censure sulla gravità indiziaria sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione del giudice del riesame e si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto.
- La partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche da comportamenti concludenti che rivelino un inserimento stabile e funzionale nel sodalizio, senza che sia necessario un formale patto scritto o una prova diretta dell'accordo.
- La mera presenza agli episodi o la conoscenza dell'attività illecita altrui non bastano, da sole, a fondare la responsabilità concorsuale; occorre un contributo causale apprezzabile, anche se inferito da elementi indiziari complessivi.
- Per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, il giudizio cautelare sulla pericolosità può essere sostenuto dalla presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, che richiede specifiche allegazioni difensive per essere superata.
- La brevità del periodo di osservazione non esclude di per sé la partecipazione associativa, quando la motivazione evidenzi una collaborazione continuativa, la conoscenza delle dinamiche del gruppo e indici esterni di stabile inserimento, come la tenuta della contabilità dello spaccio.
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