Cassazione Civile, Sentenza n. 15804/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti ricorrenti hanno censurato l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia per totale apparenza della motivazione relativamente alla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio: la Corte territoriale e il C.T.U. avevano eliminato dalla stima la detrazione del contributo perequativo/compensativo previsto dall'accordo del 27.6.2013 senza fornire adeguata motivazione, anzi operando un 'ripensamento' apodittico del consulente tecnico. Le ricorrenti hanno inoltre dedotto che la Corte aveva contraddittoriamente affermato sia che gli oneri perequativi dovevano essere considerati nella determinazione del valore di mercato sia che la parte non ancora assolta non andava detratta dall'indennità espropriativa. Ulteriori censure riguardavano l'errata applicazione del criterio sintetico-comparativo confrontando beni non omogenei e la mancata considerazione, da parte del C.T.U. e della Corte, del valore fiscale (IMU/ICI) attribuito dal Comune all'area; il ricorso incidentale di IGAF invece contestava che la Corte non avesse adeguatamente valutato il valore fiscale (Delibera Consiglio comunale n.13/2018) e avesse ignorato elementi decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi, ritenuto principale il ricorso del Consorzio e qualificato come incidentale il secondo ricorso del Comune. Ha accolto il primo motivo del Consorzio e del ricorso qualificato incidentale del Comune - rilevando la totale apparenza della motivazione e l'omessa spiegazione circa l'esclusione dalla stima degli oneri perequativi/compensativi, nonché la contraddittorietà della decisione territoriale - e ha cassato l'ordinanza della Corte d'appello nella parte interessata da tali motivi, rinviando la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese di giudizio. Ha respinto il ricorso incidentale di IGAF (che chiedeva la rilevanza del valore IMU/ICI). Ha inoltre disposto che IGAF è soggetta, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002. I motivi secondari (sulla corretta applicazione del metodo sintetico-comparativo) sono stati assorbiti dall'accoglimento dei primi motivi e rinviati al giudice di merito per gli accertamenti fattuali necessari.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al procedimento introdotto avanti alla Corte d'appello (atto di merito di natura sommaria)
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare nullità della motivazione per inesistenza o apparenza della stessa
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Causa di ricorso per cassazione utilizzata per dedurre vizio di motivazione e violazione/errata applicazione della legge
art. 371 e art. 333 c.p.c.; art. 335 c.p.c.
Richiamati per la disciplina dell'istituto del ricorso incidentale e della riunione dei ricorsi
d.P.R. 20 giugno 2001 n. 327 (art. 20, art. 32, art. 37)
Norme sul procedimento espropriativo e sui criteri di determinazione dell'indennità; rilevanti per i profili di diritto sostanziale della valutazione del valore dell'area
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (art. 16, comma 4, lett. d-ter)
Disciplina degli oneri di urbanizzazione e della valutazione del maggior valore generato da varianti urbanistiche (contributo straordinario), richiamata nella discussione sull'assimilazione degli oneri perequativi agli oneri di urbanizzazione
L.R. Veneto 23 aprile 2004 n. 11 (art. 35, art. 6)
Riferimenti al principio di perequazione urbanistica e agli accordi di pianificazione, utili per valutare la natura e l'incidenza dei contributi perequativi/compensativi
L. 7 agosto 1990 n. 241 (art. 11)
Norma richiamata in relazione agli accordi pubblico-privati per attuare le varianti e i relativi oneri
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1 quater e comma 1-bis)
Previsione sul contributo unificato e sull'eventuale versamento addizionale imposto alla parte ricorrente incidentale
art. 111 Cost.
Principio costituzionale della motivazione delle decisioni che è stato richiamato per qualificare il vizio di motivazione
Massime di principio
- La Corte di appello non può limitarsi a richiamare pedissequamente la valutazione del consulente tecnico d'ufficio quando quest'ultima sia il frutto di un 'ripensamento' apodittico: l'adesione deve essere motivata, specie se le parti hanno proposto censure specifiche e fondate.
- Se il consulente tecnico rettifica la propria perizia su un punto rilevante per l'entità dell'indennità, tale rettifica deve essere adeguatamente spiegata e confrontata con le obiezioni delle parti; l'assenza di spiegazioni può integrare vizio di motivazione della decisione che l'assume.
- Quando la valutazione viene effettuata con il metodo sintetico-comparativo, è essenziale che i beni di riferimento siano effettivamente omogenei sotto il profilo materiale e della condizione giuridico-urbanistica; la verifica della comparabilità è questione di merito da accertare dal giudice di rinvio.
- Gli oneri perequativi/compensativi possono essere assimilati agli oneri di urbanizzazione ai fini della determinazione del valore, ma la loro detrazione dal valore venale dipende dalle modalità di valutazione adottate e dai fatti (se il mercato comparato già sconta tali oneri o meno): si tratta quindi di questione fattuale rimessa al giudice di merito.
- Le determinazioni fiscali (valori IMU/ICI) costituiscono elementi rilevabili ma non necessariamente attestativi del valore di mercato; il giudice può ritenere tali valutazioni irrilevanti se non coerenti con il valore commerciale accertato dai criteri di stima adottati.
- In presenza di pluralità di ricorsi di cassazione concernenti la stessa decisione, chi notifica per primo il ricorso fa da centro: gli altri ricorsi devono essere presentati nella forma di ricorso incidentale o possono essere convertiti se proposti tempestivamente.
- La Corte di legittimità non può compiere nuovi accertamenti di fatto: se la questione richiede verifica degli elementi comparativi o degli elementi probatori della perizia tecnica, la decisione corretta è la cassazione e il rinvio al giudice del merito per esame e motivazione supplementare.
- Le spese processuali e gli eventuali contributi unificati possono essere regolati in sede di rinvio: la Corte può disporre versamenti addizionali da parte della parte che ha proposto ricorso incidentale qualora ne ricorrano i presupposti normativi.
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