Cassazione Civile, Sentenza n. 15917/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Credito Irpeg risultante da dichiarazione 1988 (originariamente £.587.918.000), parzialmente soddisfatto con assegnazione titoli di Stato nel 1996; residuo pari a euro 60.727,07 richiesto dalla banca nel 2005 e sollecitato nel 2018. L'Ufficio di Caltagirone ha negato il rimborso invocando la prescrizione decennale ex art.2946 c.c. La ricorrente ha impugnato il diniego sostenendo, in primo luogo, che l'art.2, comma 58, legge 24/12/2003 n.350 imponga all'Agenzia delle Entrate di erogare le eccedenze Irpef/Irpeg relative a dichiarazioni presentate fino al 30/6/1997 "senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti"; in secondo luogo, violazione dell'art.44 D.P.R. 602/1973 circa maturazione interessi; in terzo luogo omissione di pronuncia su avvio del procedimento amministrativo e sul principio di tutela dell'affidamento (art.2 L.241/1990 e art.10 L.212/2000). In primo grado la CTP ha riconosciuto il rimborso ma limitato gli interessi; in secondo grado il CTR ha ritenuto il credito prescritto e respinto gli interessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Richiamando il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n.12284 del 07/05/2024), la Corte ha affermato che l'art.2, comma 58, L. n.350/2003 pone a carico dell'Amministrazione un obbligo di non far valere la prescrizione sulle eccedenze Irpef/Irpeg relative a dichiarazioni presentate fino al 30/6/1997; tale obbligo è rilevabile d'ufficio dal giudice e cessa dopo un decennio dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2004). Perciò la sentenza di secondo grado è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello tributaria perché si adegui al principio di diritto enunciato. I restanti motivi sono stati assorbiti; la Corte ha disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art.2, comma 58, legge 24 dicembre 2003, n.350
l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di Irpef e Irpeg dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti
Le Sezioni Unite e la Cassazione interpretano la norma come un obbligo vincolante per l'Amministrazione di non opporre la prescrizione per le eccedenze relative a dichiarazioni fino al 30/6/1997; obbligo rilevabile d'ufficio e limitato temporalmente: decade dopo 10 anni dall'entrata in vigore della legge (1/1/2004).
L'Ufficio aveva invocato il termine prescrizionale decennale previsto dal codice civile; la Corte ha precisato che tale eccezione è incompatibile con l'obbligo imposto dall'art.2, comma 58 L.350/2003 nei limiti temporali indicati dalle Sezioni Unite.
art.44 D.P.R. 29 settembre 1973, n.602
Rilevata dalla ricorrente in relazione alla maturazione degli interessi sul rimborso; la questione è stata assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo e rinvio alla Corte territoriale per adeguamento.
art.2 legge 7 agosto 1990, n.241 (avvio procedimento) e art.10 legge 27 luglio 2000, n.212 (tutela del contribuente)
Richiamate dalla ricorrente in ordine all'obbligo di corretto svolgimento del procedimento e alla tutela dell'affidamento del contribuente; la Corte ha ritenuto assorbite queste doglianze dall'accoglimento del primo motivo.
Ordinanza Corte Costituzionale n.112/2013
La Corte Costituzionale, in precedenti valutazioni, aveva già escluso profili di illegittimità costituzionale dell'art.2, comma 58 L.350/2003 e riconosciuto che il tenore letterale imponeva che l'amministrazione non avvalesse la prescrizione per i crediti indicati.
Sezioni Unite Cass. decisione n.12284 del 07/05/2024
Principio di diritto affermato: l'art.2, comma 58 L.350/2003 impone l'obbligo per l'Amministrazione di non far valere la prescrizione sulle eccedenze Irpef/Irpeg fino al 30/6/1997; obbligo cessante dopo 10 anni dall'entrata in vigore della legge (1/1/2004).
Massime di principio
- Per rimborsi relativi a eccedenze Irpef/Irpeg risultanti da dichiarazioni presentate entro il 30/6/1997, l'Amministrazione non può opporre la prescrizione: la disposizione è obbligatoria e il giudice può rilevarne la violazione d'ufficio.
- Tale obbligo ha efficacia temporale limitata: secondo le Sezioni Unite cessa dopo un decennio dall'entrata in vigore della legge (ossia dopo il 1° gennaio 2004 + 10 anni). Occorre verificare se la richiesta di rimborso o atti interruttivi siano avvenuti nel periodo in cui l'obbligo era operativo.
- Se l'Agenzia nega un rimborso invocando la prescrizione contrariamente all'art.2, comma 58 L.350/2003, il contribuente può ottenere l'annullamento del diniego e, in caso di danno, valutare azioni per responsabilità della pubblica amministrazione (anche extraprocessuali).
- Le questioni relative a interessi e conclusione del procedimento amministrativo vanno esaminate dal giudice di merito una volta applicato il principio sull'obbligo dell'Amministrazione; l'annullamento e il rinvio possono comportare la riconsiderazione delle pretese accessorie (interessi, liquidazione).
- In situazioni analoghe è utile: documentare tempestivamente le istanze di rimborso, segnalare eventuali atti interruttivi della prescrizione e, se l'Agenzia oppone prescrizione nonostante l'art.2, comma 58, promuovere ricorso e richiedere l'applicazione d'ufficio del principio giurisprudenziale favorevole.
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