Cassazione Civile, Ordinanza n. 12032/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente impiegata amministrativa di 5° livello del CCNL metalmeccanico, assunta presso una società che aveva cessato un ramo di attività legato alle forniture militari. In primo grado il ricorso della lavoratrice era stato respinto; in appello la Corte di Genova, valorizzando la mancata prova datoriale dell’impossibilità di repechage, ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ha condannato la società al pagamento dell’indennità prevista. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame e travisamento di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, e violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte attribuito rilevanza a una ricostruzione errata della posizione della collega Cardella e del momento della sua sostituzione; (2) violazione/falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 e 2733 c.c., nonché 2103 c.c., per non avere la Corte considerato capitoli di prova e dichiarazioni della lavoratrice che, secondo la ricorrente, avrebbero dimostrato mansioni esclusivamente riferite al settore soppresso; (3) violazione degli artt. 2697 e 2103 c.c. e degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966, sostenendo che fosse legittimo circoscrivere la scelta dei lavoratori da licenziare ai soli addetti al settore produttivo cessato. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e gli altri infondati: ha affermato che la Corte territoriale si è correttamente basata sulla lettera di assunzione, sulla lettera di licenziamento e sulle testimonianze, rilevando che la dipendente era inquadrata come impiegata amministrativa senza specificazione di mansioni limitate a un solo reparto e che la società non aveva provato né l’impossibilità di reimpiegarla in altre aree aziendali né di averle proposto mansioni inferiori compatibili col suo bagaglio professionale. Ha quindi rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso una violazione dell’art. 2697 c.c. perché la Corte d’appello non ha invertito l’onere della prova, ma ha soltanto valutato le prove documentali e testimoniali disponibili secondo prudente apprezzamento. Ha escluso la violazione dell’art. 116 c.p.c. perché la censura mirava in realtà a contestare il merito della valutazione probatoria. Ha ritenuto non decisiva, ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., la dedotta erronea collocazione temporale della pensione della teste Cardella, sia perché l’asserito errore non era specificamente dimostrato come fatto decisivo, sia perché il punto centrale era che la collega era stata sostituita comunque prima del licenziamento. Ha inoltre osservato che la datrice di lavoro non aveva allegato né provato di aver prospettato alla dipendente un reimpiego, anche in mansioni inferiori, rientranti nel suo patrimonio professionale. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
comma primo, nn. 3, 4 e 5
Il n. 5 tutela solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omesso esame di singoli elementi istruttori; il travisamento della prova va distinto dall’omesso esame del fatto e, secondo i presupposti, può rilevare come errore di fatto o come vizio ex nn. 4 e 5.
Non è violato quando il giudice di merito valuta liberamente prove documentali e testimoniali prive di valore legale; la censura non può tradursi in una richiesta di diversa valutazione del merito.
Non vi è inversione dell’onere probatorio se il giudice si limita a verificare che il datore abbia provato i presupposti del licenziamento e del repechage; l’assenza di prova dell’impossibilità di ricollocazione rende illegittimo il recesso.
Le dichiarazioni della parte sono rilevanti solo nei limiti in cui abbiano effettivo contenuto confessorio; nella specie la Corte ha escluso che le deduzioni della lavoratrice avessero valore di confessione sulle mansioni esclusivamente commerciali.
Il lavoratore, se inquadrato in una qualifica amministrativa non circoscritta a un solo settore, può essere adibito a mansioni compatibili con il livello in tutta l’organizzazione aziendale; la verifica del repechage va condotta anche rispetto a mansioni equivalenti o, se prospettate e accettate, inferiori compatibili col bagaglio professionale.
art. 3 L. 15 luglio 1966, n. 604
Il giustificato motivo oggettivo richiede l’effettività delle esigenze organizzative e la prova della soppressione del posto, ma non consente di eludere l’obbligo di verificare la ricollocazione del lavoratore.
art. 5 L. 15 luglio 1966, n. 604
La scelta del lavoratore da licenziare deve essere coerente con i criteri legali e con l’organizzazione aziendale; non è legittimo restringere la platea ai soli addetti al reparto soppresso quando il lavoratore sia astrattamente impiegabile in altre aree.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve provare non solo la ragione organizzativa addotta, ma anche l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre posizioni compatibili presenti nell’organizzazione.
- L’onere di repechage non può essere assolto con affermazioni generiche: occorre allegare e, se contestato, dimostrare le concrete possibilità offerte o escluse di reimpiego, incluse quelle relative a mansioni equivalenti o, ove prospettate, inferiori compatibili.
- La delimitazione della platea dei lavoratori licenziabili al solo reparto soppresso è illegittima se il lavoratore, per qualifica e mansioni, può essere utilizzato anche in altri settori aziendali.
- In cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare che il giudice abbia trascurato singoli elementi di prova o abbia letto in modo diverso le risultanze istruttorie.
- La deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c. non è ammissibile quando mira, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio da parte della Corte di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11876/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11889/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11925/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11929/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11931/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11933/2026 del 30/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →