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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28239/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (operatore telefonico)

La controversia

Alcuni utenti di telefonia mobile avevano convenuto in giudizio l'operatore per l'interruzione del servizio verificatasi tra il 3 e il 17 febbraio 2012, chiedendo la condanna al pagamento di una somma indicata come indennizzo per sospensione/interruzione del servizio e, per alcuni profili, anche il risarcimento del danno non patrimoniale. Il Giudice di pace aveva accolto solo in parte le domande, riconoscendo un indennizzo e negando il danno non patrimoniale; il Tribunale, in appello, aveva invece riformato la decisione, ritenendo che il disservizio fosse dipeso da un'interruzione di energia elettrica causata da eccezionali nevicate e quindi da causa non imputabile all'operatore, escludendo ogni diritto al risarcimento e condannando gli utenti alle spese. Con il ricorso per cassazione gli utenti hanno denunciato: (1) violazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., sostenendo che non bastasse una difficoltà di adempimento e che l'operatore non avesse provato di aver adottato tutte le misure idonee a ripristinare il servizio; (2) omesso esame di fatti decisivi relativi all'assenza di gruppo elettrogeno, ai tempi di ripristino, alla percorribilità del sito e alla mancata prova di avere fatto il possibile per rimediare; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente; (4) violazione degli artt. 1218, 1226 e 2059 c.c. e degli artt. 2727-2729 c.c. per avere escluso il danno senza considerare che l'indennizzo/risarcimento sarebbe spettato per il solo verificarsi del disservizio. La Corte ha però ritenuto il quarto motivo inammissibile per difetto di specificità e per mancata trascrizione degli atti rilevanti, osservando inoltre che era confusa la stessa qualificazione della domanda tra indennizzo automatico, indennizzo da Carta dei servizi e risarcimento del danno patrimoniale/non patrimoniale; conseguentemente ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso, reputando assorbito lo scrutinio dei primi tre motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il quarto motivo, relativo alla prova del danno, fosse inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., perché il ricorso non riproduceva né la sentenza di primo grado, né la domanda introduttiva, né l'atto di appello, rendendo impossibile verificare la reale pretesa azionata e la fondatezza delle censure. Ha inoltre chiarito che gli indennizzi previsti dalla Carta dei servizi non valgono come presunzione dell'an e del quantum del danno e non sostituiscono la prova del pregiudizio quando si agisca secondo le regole ordinarie della responsabilità contrattuale. Poiché il motivo decisivo era inammissibile, gli altri motivi sono stati ritenuti privi di interesse. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità del debitore; la Corte osserva che, anche ove si discutesse dell'inadempimento imputabile, restava comunque decisiva l'inammissibilità del motivo che censurava la mancata prova del danno.

  • art. 1256 c.c.

    evocato dai ricorrenti per sostenere che la mera difficoltà di adempiere non esonera il debitore; la Corte non esamina nel merito la censura perché assorbita dall'inammissibilità del motivo decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per i motivi di violazione di legge; la Corte non entra nel merito delle censure di diritto poiché il motivo centrale sulla prova del danno è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione apparente; la Corte non decide nel merito per l'assorbimento conseguente all'inammissibilità del motivo decisivo.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    la Corte afferma che il ricorso è inammissibile quando non consente, sulla base del solo atto, di verificare i fatti processuali rilevanti perché non trascrive o specifica gli atti e i documenti su cui si fonda.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di liquidazione equitativa del danno; la Corte precisa che la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova del danno nel suo an.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per il danno non patrimoniale; la Corte rileva che tale danno richiede autonoma allegazione e prova dei relativi presupposti.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    evocati per sostenere la prova presuntiva del danno; la Corte ribadisce che il solo disservizio non basta a fondare, di per sé, la prova del danno risarcibile.

  • art. 84 codice del consumo

    menzionato nel passaggio sulla disciplina delle procedure extragiudiziali e sugli indennizzi previsti dal regolamento dell'Autorità.

  • art. 1, commi 11, 12 e 13, L. 31 luglio 1997, n. 249

    richiamato come base della potestà regolatoria dell'Autorità in materia di procedure di definizione delle controversie con utenti finali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a reggerla da sola, il ricorso per cassazione deve censurare utilmente tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola ratio comporta il mantenimento della decisione sul relativo fondamento.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non consente alla Corte, sulla base del solo ricorso, di verificare la fondatezza della censura perché non riproduce o specifica gli atti e i documenti rilevanti ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
  • L'indennizzo previsto da carte dei servizi o da discipline regolamentari di settore non equivale a una presunzione dell'esistenza del danno risarcibile e non sostituisce la prova dell'an e del quantum quando l'azione sia impostata come domanda risarcitoria ordinaria.
  • La semplice prova dell'esistenza e dell'entità del disservizio non basta, da sola, a fondare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale, che deve essere allegato e provato in tutti i suoi elementi costitutivi, anche mediante presunzioni purché specifiche e adeguate.
  • La liquidazione equitativa e il ricorso a criteri presuntivi presuppongono comunque che il danno sia dimostrato nel suo verificarsi, non potendo la quantificazione supplire alla mancata prova dell'esistenza stessa del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTelefonia
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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