Cassazione Penale, Sentenza n. 19643/2024 del 17/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del GIP del Tribunale di Velletri del 18/10/2023 con cui, mediante applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e ss. c.p.p.), gli è stata inflitta la pena di 5 anni di reclusione e 40.000,00 euro di multa per una pluralità di reati (tra cui reato associativo, reati previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, reati di riciclaggio/autoriclaggio e altri). Deduce: (1) violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare quanto alla sussistenza dei delitti contestati (con riferimento al reato associativo e ai capi relativi all'art. 73 d.P.R. 309/1990); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca dei beni riconducibili a lui, lamentando mancata specificazione della titolarità dei beni e della loro riconducibilità al ricorrente.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che l'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. limita il ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione della pena alle sole questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: il primo motivo del ricorrente (fatti e motivazione circa la sussistenza dei reati) esula da tali ipotesi e non è quindi proponibile; il secondo motivo, relativo alla confisca, benché in linea di principio deducibile se la misura sia estranea all'accordo, è stato ritenuto generico e privo di specificità utili a superare l'inammissibilità. La Corte conferma la correttezza della confisca disposta dal GIP ai sensi dell'art. 648‑quater c.p. (confisca diretta su beni già sequestrati e confisca per equivalente fino a determinato importo per disponibilità sproporzionate), evidenziando che il giudice non è tenuto a individuare i singoli beni non ancora sottoposti a sequestro, potendo fissare il valore e rimettendo al pubblico ministero la fase esecutiva per l'individuazione. Per l'inammissibilità viene liquidata la condanna alle spese e all'obbligo di versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 444 e segg. cod. proc. pen.
normativa che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); contesto procedurale della sentenza impugnata
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena alle sole questioni indicate (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena)
art. 648-quater, primo e secondo comma, cod. pen.
prevede la confisca obbligatoria del prodotto, del prezzo o delle altre utilità del reato e la confisca per equivalente; giustifica la confisca diretta dei diritti proprietari già sequestrati e l'ordine di confisca allargata per equivalente
art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norme sui reati in materia di stupefacenti contestati in più capi; oggetto di contestazione penalistica nell'accordo di applicazione pena
art. 41, comma 1, lett. i), n. 2 d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (e art. 86 disp. att. c.p.p.)
art. 41, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; art. 86 disp. att. c.p.p., comma 1‑bis
introduce la possibilità di esecuzione per equivalente, stabilendo che quando la confisca riguarda beni non previamente sequestrati o non specificamente individuati, l'esecuzione avviene secondo le modalità previste per le pene pecuniarie (art. 660 c.p.p.), con impulso affidato al pubblico ministero
disciplina le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie; richiamato come criterio per l'esecuzione delle confische per equivalente non specificamente individuate
consente la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, anche se imputabile a colpa del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) è fortemente limitato: sono ammessi solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, alla mancata correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegittimità della pena; questioni di merito sui fatti o sulla motivazione sono in generale inammissibili.
- Le censure generiche o che riguardano la valutazione probatoria e la sussistenza dei reati (ad es. doglianze sulla motivazione che non contestano specifici presupposti di diritto ammessi) non superano il filtro di ammissibilità e vengono dichiarate inammissibili.
- La confisca per equivalente può essere disposta anche quando i singoli beni non siano stati previamente sequestrati o non siano specificamente individuati: il giudice può determinare l'ammontare da confiscare rimettendo al pubblico ministero l'individuazione dei beni in fase esecutiva.
- La mancanza in sentenza di una specifica individuazione di beni non ancora sequestrati non costituisce di per sé un vizio quando il valore è determinato e la confisca è giustificata come prodotto/utile del reato o come sproporzione rispetto ai redditi dichiarati; eventuali questioni sulla proprietà di singoli beni vanno sollevate nella fase esecutiva o da chi abbia titolo sulla cosa.
- Ricorrere con motivi che non rientrano nelle ipotesi di ammissibilità può esporre il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende), specie se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa.
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