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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22818/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso per Ires e Irap nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese. La controversia nasceva dalla notifica dell'avviso, avvenuta nel 2011, al liquidatore della società estinta, e dal successivo ricorso da lui proposto in tale qualità. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato la violazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 175/2014, sostenendo che la disciplina del differimento quinquennale dell'efficacia dell'estinzione sarebbe applicabile anche al caso di specie, in quanto norma procedimentale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, assumendo che il liquidatore rispondesse in proprio dei debiti tributari della società e che su di lui gravasse l'onere di provare di non aver leso le ragioni dell'Erario. La Corte ha però rilevato che la società era stata cancellata nel 2006, dunque prima sia della notifica dell'atto sia dell'introduzione del giudizio, con conseguente difetto di capacità processuale e di legittimazione del liquidatore; ha inoltre escluso che nella specie fosse stata validamente fatta valere una responsabilità personale ex art. 36, in assenza di un apposito atto motivato e della prova dei presupposti richiesti dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c., dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dal liquidatore, poiché la società era già estinta al momento della notifica dell'avviso e dell'avvio del giudizio. Ha ritenuto inapplicabile il differimento quinquennale di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, perché la cancellazione della società era anteriore alla sua entrata in vigore e la norma non ha efficacia retroattiva. Ha anche chiarito che non ricorrevano i presupposti per configurare una responsabilità personale del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, non essendo stato notificato un autonomo atto motivato e non essendo stati allegati e provati i relativi presupposti fattuali. Le spese non sono state liquidate per mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    Ferma restando l'estinzione della società... dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci... e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e fa venir meno, per il liquidatore, il potere di rappresentanza; l'estinzione era già operante nel caso concreto perché la cancellazione era anteriore alla lite.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014

    ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società... ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese

    La norma ha natura sostanziale e non retroattiva; si applica solo se la richiesta di cancellazione è successiva alla sua entrata in vigore. Non opera per cancellazioni anteriori al 13 dicembre 2014.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    la responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    La responsabilità dei liquidatori per imposte non soddisfatte non deriva da successione nel debito tributario, ma da una responsabilità propria ex lege; per farla valere serve un apposito atto motivato e la prova dei presupposti previsti dalla norma.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato quale modalità di notificazione dell'atto motivato che accerta la responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato per qualificare la responsabilità del liquidatore come obbligazione civile propria, fondata su colpa nell'adempimento dei doveri di liquidazione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per la natura di responsabilità da inadempimento dell'obbligazione civile propria del liquidatore.

  • art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c.

    Utilizzato per cassare la sentenza senza rinvio, poiché la causa non poteva essere proposta né proseguita.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Se la società è già stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'atto impositivo o prima dell'introduzione del giudizio, l'ex liquidatore è privo di poteri rappresentativi e manca la legittimazione/capacità processuale per proporre o coltivare il ricorso in nome della società.
  • La disciplina del differimento quinquennale dell'efficacia estintiva della società, prevista dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, non si applica retroattivamente alle cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La responsabilità di liquidatori, amministratori e soci ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 non coincide con una successione automatica nei debiti tributari della società estinta: va fatta valere con un autonomo atto motivato e con la prova dei presupposti specifici previsti dalla norma.
  • Quando emerge d'ufficio che il ricorso originario era stato proposto da un soggetto privo di legittimazione processuale per estinzione della società, la causa va dichiarata non proseguibile e la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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