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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11938/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva prestato attività come addetto al servizio di controllo alle dipendenze di una titolare di ditta individuale, con inquadramento da operaio di IV livello CCNL pubblici esercizi, in forza di tre contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Egli chiedeva: il pagamento del TFR maturato nei primi due rapporti, delle differenze retributive per lavoro notturno e straordinario, l’accertamento della nullità del termine apposto al terzo contratto, la conversione del rapporto a tempo indeterminato e la conseguente indennità risarcitoria. Il Tribunale accoglieva solo le domande economiche relative a TFR e differenze retributive, rigettando la domanda sul terzo contratto. In appello il lavoratore contestava, tra l’altro, la validità della procura della controparte, la prova della forma scritta del contratto a termine e l’utilizzabilità del verbale ispettivo; la datrice proponeva appello incidentale sulle differenze retributive. La Corte d’appello rigettava entrambi gli appelli. In cassazione il lavoratore deduceva sei motivi: (1) violazione dell’art. 2719 c.c. per la ritenuta validità della procura rilasciata dalla datrice al difensore in appello, nonostante il file prodotto fosse, secondo il ricorrente, una copia alterata e disconosciuta; (2) omesso esame del fatto decisivo relativo all’intestazione originaria della procura a diverso difensore; (3) violazione dell’art. 83 c.p.c. sulla validità della procura; (4) omessa motivazione sulla mancata prova delle circostanze dedotte per giustificare la mancata produzione del contratto scritto; (5) violazione degli artt. 19 d.lgs. 81/2015 e 2700 c.c. per avere ritenuto rispettata la forma scritta del contratto a termine; (6) violazione degli stessi artt. 19 d.lgs. 81/2015 e 2700 c.c. per avere attribuito al verbale ispettivo efficacia probatoria privilegiata anche sulle valutazioni dei verbalizzanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il disconoscimento della copia informatica della procura, anche quando soggetto all’art. 2719 c.c., deve essere specifico e tempestivo nella prima difesa utile; nel caso concreto la contestazione era tardiva rispetto alla procura del giudizio di primo grado, con conseguente preclusione. Da ciò ha fatto discendere il difetto di interesse del ricorrente a censurare la decisione sulla validità della costituzione della controparte, poiché la sentenza d’appello sarebbe rimasta comunque ferma in quanto fondata su documenti ritualmente acquisiti in primo grado. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti. Il quarto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorso non riportava specificamente il motivo di appello sul punto, e in parte infondato perché la Corte territoriale aveva motivato richiamando il verbale ispettivo che attestava la regolarità documentale dei rapporti di lavoro, soddisfacendo il minimo costituzionale della motivazione. Il quinto motivo è stato respinto perché la Corte d’appello non aveva usato il verbale ispettivo come equipollente del contratto scritto, ma come prova dell’avvenuta stipulazione del contratto in forma scritta in presenza della perdita incolpevole del documento, applicando correttamente gli artt. 2725 e 2724, n. 3, c.c. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale non ha attribuito al verbale una fede privilegiata in senso tecnico ex art. 2700 c.c., ma ne ha valutato il contenuto insieme all’assenza di prova contraria e alla mancata contestazione della sua veridicità. È stata inoltre data atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità all’originale della copia informatica di una scrittura analogica depositata telematicamente è soggetto alla disciplina dell’art. 2719 c.c. e deve essere specifico e tempestivo, pena inefficacia.

  • art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.

    Richiamato in via analogica per affermare che, in difetto di verificazione, il disconoscimento tempestivo impedisce l’utilizzabilità del documento.

  • art. 182 c.p.c.

    Applicato come modificato dalla L. 69/2009, nel quadro della regolarizzazione della procura.

  • art. 46, comma 2, L. n. 69/2009

    Richiamato come fonte della disciplina applicabile alla regolarizzazione della procura.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per violazione di norme processuali e nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della procura conferita al difensore della controparte.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • art. 19 d.lgs. n. 81/2015

    Norma richiamata per la forma scritta del contratto a termine, la cui violazione era dedotta dal ricorrente; la Corte ha escluso la violazione perché la forma scritta era stata provata in via indiretta per perdita incolpevole del documento.

  • art. 2700 c.c.

    La Corte ha escluso che il verbale ispettivo fosse valorizzato come atto assistito da fede privilegiata sulle valutazioni del verbalizzante.

  • artt. 2725 e 2724, n. 3, c.c.

    In caso di contratto soggetto a forma scritta a pena di nullità, la prova testimoniale o equivalente è ammessa se il documento è andato perduto incolpevolmente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato dal lavoratore per impugnare il termine del terzo contratto.

  • art. 19, comma 4, d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato dal lavoratore quale requisito formale del contratto a termine.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità all’originale di una copia informatica di documento analogico deve essere specifico, univoco e tempestivo, cioè formulato nella prima difesa utile; in mancanza, il documento conserva efficacia probatoria.
  • Quando una questione processuale riguarda un documento già ritualmente prodotto e valorizzato in primo grado, la censura può difettare di interesse se la decisione d’appello resterebbe invariata anche ipotizzando il vizio dedotto.
  • Se un contratto deve risultare per iscritto a pena di nullità, la sua esistenza può essere provata con mezzi equipollenti solo in caso di perdita incolpevole del documento; il giudice può valorizzare la documentazione ispettiva come prova dell’avvenuta stipulazione, non come sostituto della forma.
  • Il verbale ispettivo non acquista automaticamente fede privilegiata su ogni contenuto valutativo: il giudice può utilizzarlo come elemento probatorio, insieme all’assenza di prova contraria e alla mancata contestazione del suo contenuto.
  • La censura per omessa motivazione è inammissibile se si risolve in una critica alla sentenza di primo grado senza trascrivere o indicare specificamente il motivo di appello che avrebbe devoluto la questione al giudice di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProveNotificazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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